Impugnazione ordinanza esecuzione, termine decorre dalla notificazione (Cass. pen. Sez. III n. 37688 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione penale, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che rigetta l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione il termine per impugnare è quello di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., decorrente dalla notificazione del provvedimento. A tale fattispecie non si applica il differimento di 15 giorni di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., dettato per il difensore dell’imputato giudicato in assenza, poiché il procedimento di esecuzione, celebrato nelle forme del rito camerale, non contempla la distinzione tra giudizio svolto in presenza o in assenza del ricorrente. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Adrano, divenuta irrevocabile, era stato impartito a carico di una persona poi deceduta l’ordine di demolizione di un immobile abusivo. Gli attuali ricorrenti, quali eredi e aventi causa della condannata, hanno proposto al giudice dell’esecuzione istanza di sospensione o revoca di quella misura, facendo valere la carenza di un significativo interesse urbanistico o ambientale idoneo a giustificare la permanenza della sanzione e la sproporzione rispetto alle proprie esigenze abitative.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con ordinanza depositata in data 22 marzo 2025. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per omesso esame dei motivi addotti.

La Motivazione della Corte

La Corte non affronta nel merito le censure prospettate, perché rileva d’ufficio una questione pregiudiziale di ordine processuale: la tardività dell’impugnazione.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 22 marzo 2025, in esito a procedimento svoltosi in camera di consiglio, con deposito dei motivi in pari data. La sua notificazione è avvenuta il 25 marzo 2025. Il termine per impugnare, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., è di 15 giorni decorrenti dalla notificazione.

Il ricorso è pervenuto al Tribunale di Catania il 14 aprile 2025, quindi oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione intervenuta. La Corte ne deduce la maturata decadenza e la conseguente inammissibilità.

I ricorrenti non possono invocare il differimento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il difensore dell’imputato giudicato in assenza. La Corte esclude l’applicabilità di tale disposizione osservando che il procedimento di esecuzione, celebrato nelle forme del rito camerale, non prevede la distinzione tra giudizio svolto in presenza ovvero in assenza del ricorrente: manca, dunque, il presupposto stesso della norma che accorda il maggiore termine.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento, a carico di ciascuno, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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