Obbligo di presentazione: nullità della convalida emessa prima del termine a difesa (Cass. pen. Sez. III n. 37689 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 48 ore previsto dall’art. 6, legge n. 401 del 1989 per la richiesta di convalida del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione costituisce anche il termine a difesa dell’interessato. Ove questi depositi ritualmente memorie o deduzioni entro tale termine, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni difensive. La nullità è quella dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Questore di Roma, con provvedimento del 07.03.2025, ha imposto al ricorrente l’obbligo di presentazione presso la questura, per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive di una determinata squadra. Il provvedimento è stato notificato all’interessato il 15.03.2025 alle ore 11,30.
Il G.i.p. del Tribunale di Roma ha depositato l’ordinanza di convalida il 17.03.2025 alle ore 10,56. Il difensore aveva depositato memoria difensiva, a mezzo pec, alle ore 10,59 dello stesso giorno. Il ricorrente ha impugnato per cassazione la convalida, deducendo la violazione del termine di 48 ore e la mancata valutazione della memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio consolidato: il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida non può essere inferiore a quello di 48 ore entro cui il P.M. deve richiedere la convalida del provvedimento del Questore. Il richiamo è a Sez. III n. 6440 del 27.01.2016, Rv. 266223.
Da tale regola deriva la seconda: se il diffidato si avvale della facoltà di produrre memorie entro il termine di 48 ore decorrente dalla notifica, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida che non contenga alcun riferimento alle deduzioni difensive. Sul punto la Corte richiama Sez. III n. 20143 del 27.05.2010, Rv. 247174 e Sez. III n. 3740 del 10.12.2020, Rv. 281321.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento del Questore è stato notificato il 15.03.2025 alle ore 11,30, mentre la convalida è stata depositata il 17.03.2025 alle ore 10,56, dunque prima della scadenza del termine di 48 ore. Nello stesso termine il difensore ha depositato memoria a mezzo pec, con ricevute di accettazione e consegna, alle ore 10,59 del 17.03.2025.
Il giudice, provvedendo prima del deposito della memoria, non ha potuto esaminarla. Si è così verificata una violazione del contraddittorio, regolarmente instaurato con il deposito tempestivo della memoria entro il termine di 48 ore.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’obbligo di presentazione, con dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore per tale parte e comunicazione del dispositivo al Questore di Roma.
Nota della Redazione
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