La specificità dei motivi di appello anche dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. IV n. 5746 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, i motivi di appello sono inammissibili per difetto di specificità non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati (genericità intrinseca), ma anche quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (genericità estrinseca). Tale requisito, recepito sul piano della legislazione positiva dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, impone all’impugnante di prendere posizione rispetto ai punti della decisione censurata, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. L’aspecificità non coincide con la manifesta infondatezza, che costituisce causa di inammissibilità del solo ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
Il Fatto
L’imputato, alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione e nonostante la revoca della patente, era stato colto in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 2,69 g/l in entrambe le prove. Il Tribunale lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, negando le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, ritenendo generiche le censure relative al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha preliminarmente chiarito che, per gli appelli depositati dopo il 30 dicembre 2022, trova applicazione l’art. 581, comma 1, lett. d) e comma 1-bis, cod. proc. pen., nella versione novellata dal d.lgs. n. 150/2022, che ha recepito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 in tema di specificità estrinseca dei motivi.
La Corte ha precisato che l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione sono state esposte nel provvedimento impugnato: l’atto di impugnazione non può ignorare le ragioni della sentenza censurata, poiché i motivi devono assolvere alla funzione di critica argomentata. Ne consegue che l’inammissibilità ricorre sia quando i motivi non sono argomentati, sia quando non affrontano la motivazione del provvedimento impugnato, ma non quando le censure, pur infondate, siano idonee a confrontarsi con essa.
Nel caso di specie, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che l’appellante si era limitato ad allegare generiche “disagiate condizioni di vita”, senza indicare elementi idonei a consentire alla Corte territoriale di apprezzarne la rilevanza rispetto al fatto contestato. Quanto alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale aveva fondato il diniego sui precedenti penali, anche specifici, quale indice del pericolo di recidiva, mentre l’appellante non si era confrontato con tale ratio decidendi. Il ricorrente, riproponendo in cassazione le stesse censure, aveva quindi omesso di indicare le ragioni per cui la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere il difetto di specificità.
Da ultimo, la S.C. ha ribadito che la manifesta infondatezza dei motivi, parametro evocato dal ricorrente, attiene esclusivamente allo scrutinio di legittimità e non può essere confusa con l’aspecificità dei motivi di appello. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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