Il DASPO richiede prova del coinvolgimento nell’episodio di violenza (TAR Toscana n. 1351 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive presuppone che sia raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non, dell’effettiva partecipazione dell’interessato a episodi di violenza su persone o cose, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989. Una testimonianza isolata, smentita da altri elementi istruttori e dalla ricostruzione fattuale, non è idonea a fondare la misura. Il provvedimento che recepisce le deduzioni difensive con formula puramente stilistica, senza spiegare perché non siano idonee a superare le conclusioni dell’autorità, è affetto da difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, giocatore di una squadra juniores, impugna il provvedimento con cui il Questore gli ha applicato per un anno il DASPO, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989. La misura si fonda su una presunta partecipazione a una rissa fra giocatori avvenuta al termine di un incontro di calcio, nel corso della quale un atleta della squadra ospite ha riportato lesioni.
L’individuazione del ricorrente si basa sulle dichiarazioni di un solo giocatore avversario, confermate da riconoscimento fotografico. Il ricorrente deduce l’omessa considerazione delle difese procedimentali, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’assenza dei presupposti della misura e, in via subordinata, la sproporzione della durata. Il TAR ha accolto la domanda cautelare con ordinanza, ritenendo incerta la partecipazione all’episodio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso quanto alla proposta di DASPO, atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, e alla comunicazione di notizia di reato, atto di polizia giudiziaria interno al procedimento penale.
Nel merito, la questione centrale è l’effettivo coinvolgimento del ricorrente. Delle tredici persone sentite dai militari, una sola ha riconosciuto il ricorrente quale autore del colpo. La rissa si è svolta in un quadro di grande confusione e il giocatore ferito ha indicato come aggressore un atleta diverso dal ricorrente.
Il TAR valorizza un profilo decisivo: l’individuazione è avvenuta anche mediante il numero di maglia, ma il ricorrente, già sostituito, non indossava più la divisa di gioco e si trovava fuori dal campo. Non risulta che sia rientrato una volta aperti i cancelli.
La testimonianza isolata non è dunque sufficiente ad attribuire verosimiglianza all’ipotesi di partecipazione attiva, alla stregua del criterio del più probabile che non applicabile alla misura. Nello stesso senso si è espressa la Corte Sportiva Federale Territoriale, che ha prosciolto il ricorrente dagli addebiti disciplinari.
Non risulta pertanto raggiunta la prova richiesta dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le ulteriori censure sono assorbite, pur rilevando il Collegio un ulteriore profilo di difetto di motivazione nella parte in cui la Questura ha liquidato le deduzioni difensive come irrilevanti senza specificarne le ragioni. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.