Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 1348 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a un giudicato formatosi su titolo esecutivo del giudice ordinario, ne ordina l’esecuzione quando l’amministrazione debitrice sia rimasta inadempiente. La nomina del commissario ad acta è disposta sin d’ora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo corrispondente alle annualità della Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, co. 12, legge n. 107/2015. Il titolo è passato in giudicato e non risulta eseguito.

Decorso il termine dilatorio dopo la notifica del titolo, la creditrice ha convenuto l’amministrazione debitrice davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’inadempienza: dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. Il ricorso, ritualmente proposto, è pertanto fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza maturare diritto al compenso. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato all’amministrazione.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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