Improcedibilità del ricorso per silenzio inadempimento per sopravvenuto rilascio del visto (TAR Lazio n. 14534 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi degli articoli 117 e 119 cod. proc. amm. avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, la sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’evento sopravvenuto rende inutile la pronuncia sull’originaria illegittimità dell’inerzia. La soccombenza virtuale non rileva ai fini delle spese, che possono essere compensate per giusti motivi.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad sulla propria domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro. Il ricorso era stato notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si era costituito in giudizio resistendo alla domanda. Alla camera di consiglio fissata per la discussione, l’Amministrazione comunicava l’avvenuto rilascio del visto richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’oggetto del giudizio era limitato all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Ambasciata, trattandosi di azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm. La domanda era, pertanto, volta a ottenere una pronuncia che obbligasse l’Amministrazione a provvedere sull’istanza di visto.
L’intervenuto rilascio del visto di ingresso ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente, realizzando l’effetto utile perseguito con la proposizione del gravame. Con tale evento è venuto meno il presupposto stesso della decisione, configurandosi una cessazione della materia del contendere e una correlativa sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Sull’inerzia inizialmente serbata dall’Amministrazione non residua alcuna utilità concreta a poter conseguire una pronuncia di accoglimento, ormai priva di effetti pratici e, pertanto, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile. In ragione della peculiarità della vicenda e della sopravvenienza verificatasi, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, dando attuazione ai principi di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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