Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 1436 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Alla parte ricorrente spetta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7712/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione di una docente, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria.

Nonostante il titolo esecutivo, il Ministero persisteva nell’inadempimento. La ricorrente proponeva allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione, la fissazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione al procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Rilievo decisivo assumono la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto all’ausiliario, il Collegio precisa che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio: non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il richiamo è a C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e a TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento, per il mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non al deposito della relazione.

Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura di € 500,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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