DASPO per fatti di gruppo: serve prova della partecipazione individuale (TAR Sicilia n. 648 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO, anche quando riguarda una condotta di gruppo, non può essere fondato su una motivazione indistinta riferita all’intero sodalizio. La partecipazione attiva del singolo agli episodi di violenza deve essere accertata su basi individuali, specifiche e concrete, desumibili da elementi diretti o presuntivi. Una relazione di servizio che si limiti a riferire quanto appreso da autorità straniere, senza verifica diretta del coinvolgimento personale, non integra quella istruttoria. Il provvedimento che ometta tale accertamento è annullato per eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore gli ha imposto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, in Italia e nell’Unione Europea, per la durata di anni 6 dalla notifica. Il provvedimento si fonda su fatti avvenuti al termine di una partita giocata all’estero nel giugno 2023, quando, durante il deflusso dallo stadio, un gruppo di tifosi avrebbe aggredito gli stewards con pugni, aste, cinture e oggetti contundenti.
Il ricorrente deduce di essere stato solo condotto per accertamenti e poi rimesso in libertà, con procedimento archiviato. Impugna l’atto per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, genericità della motivazione, indeterminatezza dei luoghi e violazione del principio di proporzionalità. La Sezione, in sede cautelare, aveva respinto l’istanza; all’esito del merito il ricorso è accolto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, che consente di sanzionare col DASPO anche chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto, anche all’estero, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
La condotta può essere anche di gruppo, ma ciò non esonera dall’accertare le singole responsabilità. Una somma di responsabilità individuali omogenee è sanzionabile solo se supportata da elementi diretti o presuntivi che dimostrino la partecipazione consapevole e inequivoca del singolo al comportamento collettivo.
Nel caso concreto, la Questura non ha operato alcuna distinzione tra i soggetti coinvolti. Ha riportato una motivazione riferibile indistintamente a tutti, senza alcun riferimento individuale alla condotta del ricorrente, se non tramite un’annotazione ministeriale e la relazione di un funzionario inviato all’estero come spotter.
La lettura di quella relazione, resa possibile dall’approfondimento proprio del merito, è decisiva: il funzionario si è limitato a riferire quanto appreso dalla polizia straniera, senza alcuna verifica diretta del coinvolgimento del ricorrente. Il provvedimento richiama generici approfondimenti investigative delle autorità estere, che però non risultano compiuti. Manca dunque l’accertamento delle ragioni individuali, specifiche e concrete da cui dedurre la pericolosità del singolo.
Tale difetto non può essere colmato dal rapporto della polizia straniera, che la stessa Procura di quel Paese ha ritenuto insufficiente per formulare un’ipotesi accusatoria. Nella medesima direzione si sono espressi altri giudici amministrativi investiti degli stessi fatti, che hanno parimenti ravvisato la carenza di istruttoria. L’accoglimento della prima censura, di portata assorbente, esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi. Il ricorso è quindi accolto e l’atto annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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