Incompetenza del TAR sull’azione di ottemperanza proposta contro il giudice dell’appello (TAR Sicilia n. 644 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione di un giudicato amministrativo, proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., va rivolta, ex art. 113, comma 1, c.p.a., al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta, con conseguente declaratoria di incompetenza funzionale del TAR originariamente adito quando il giudicato provenga dal giudice d’appello. La distinta azione risarcitoria ex art. 30, comma 2, c.p.a., per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, presuppone la prova del nesso causale e della colpa dell’amministrazione. Quest’ultima è esclusa quando l’illegittimità del provvedimento derivi da un errore scusabile, desumibile da un quadro normativo incerto o da difformi interpretazioni giurisprudenziali.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della formazione professionale ed era iscritta nell’elenco degli enti accreditati della Regione Siciliana. Nel 2019 l’Amministrazione regionale riscontrava negativamente la richiesta di verifica del suo accreditamento; il successivo provvedimento confermativo del 2020 ne rilevava la perdita per mancato adeguamento al regolamento regionale adottato con decreto presidenziale n. 25 del 2015.

Impugnati i provvedimenti, il TAR li confermava; la sentenza veniva riformata dal C.G.A.R.S. n. 807 dell’11 luglio 2022, che ne affermava l’illegittimità. La società agiva quindi davanti al Tribunale di Palermo per il risarcimento, ma il giudice ordinario declinava la giurisdizione; la causa era riassunta davanti al TAR, che ha trattenuto la decisione all’udienza del 13 febbraio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue due domande contenute nell’azione. La prima concerne i danni maturati tra il provvedimento del 2019 e la pronuncia del C.G.A.R.S. del 2022, riconducibile all’art. 30, comma 2, c.p.a. La seconda riguarda il pregiudizio patito per la mancata ottemperanza alla sentenza d’appello, che richiama l’art. 112, comma 3, c.p.a.

Sulla seconda domanda, il TAR dichiara la propria incompetenza funzionale. L’art. 113, comma 1, c.p.a. devolve l’azione al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. Poiché i danni successivi al giudicato derivano dalla mancata attuazione della sentenza del C.G.A.R.S., la competenza inderogabile spetta a quel giudice d’appello. Resta ferma la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice competente nel termine ordinario di prescrizione.

Sulla domanda risarcitoria ex art. 30, comma 2, c.p.a., il Collegio richiama il costante orientamento amministrativo: il positivo scrutinio presuppone l’illegittimità del provvedimento unitamente al nesso causale e alla colpa dell’amministrazione. La responsabilità è esclusa quando l’indagine rivela un errore scusabile, come nei casi di contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o particolare complessità di fatto.

Nel caso concreto difetta l’elemento soggettivo. La stessa sentenza del C.G.A.R.S. ha riconosciuto le difficoltà interpretative della normativa e la novità della questione. La difforme lettura resa dal TAR e dal giudice d’appello testimonia un complesso normativo di non agevole interpretazione, escludendo la rimproverabilità del comportamento regionale a titolo di colpa.

La ricorrente non ha provato la violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona fede, né che tale violazione sia grave e commessa in un contesto tale da palesare negligenza o imperizia. Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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