Rinuncia al ricorso con adesione delle parti ed estinzione del giudizio (TAR Lombardia n. 423 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., l’atto di rinuncia al ricorso depositato fuori udienza deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, onde consentire a quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio di opporvisi. La sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti e con adesione alla compensazione delle spese, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Presidente della Provincia di Bergamo con cui è stata disposta la proroga del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera infrastrutturale, contestando in particolare la reiterazione del vincolo e la mancata previsione delle relative indennità.
Nel corso del giudizio, dopo l’originaria richiesta di rinuncia all’istanza cautelare motivata dall’avvio di trattative bonarie, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese. L’atto è stato notificato alle altre parti, che lo hanno accettato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda anzitutto il quadro processuale di riferimento. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. prescrive che l’atto di rinuncia depositato fuori udienza sia notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, perché quelle che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio possano opporvisi.
Il Tribunale verifica che tale adempimento risulta documentato. La rinuncia è stata notificata a tutte le altre parti in data 27 ottobre 2025. Le parti intimate hanno espressamente accettato la rinuncia e aderito alla compensazione delle spese.
In particolare, la difesa erariale ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia, manifestando tale volontà per tutte le amministrazioni rappresentate. La sottoscrizione per accettazione dei difensori della Provincia di Bergamo era già apposta nella dichiarazione depositata.
Il Collegio dà quindi atto della sopravvenuta rinuncia e dell’accettazione da parte delle altre parti. Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio per la fattispecie prevista dall’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese.
La definizione in rito assorbe ogni ulteriore questione, compresa quella cautelare già oggetto di decreto presidenziale. L’ordinanza di esecuzione è demandata all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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