Daspo sportivo, graduazione della durata e violenza collettiva (TAR Emilia-Romagna n. 195 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore dispone il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è misura di prevenzione che anticipa la soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto, valutabili secondo la logica del più probabile che non. Nei casi di violenza collettiva non è necessario accertare lo specifico atto di violenza riconducibile al destinatario, poiché i comportamenti sanzionati sono possibili in quanto collettivi e risultano minacciosi come tali per l’ordine e la sicurezza pubblica. La graduazione della durata del divieto, oltre il minimo di legge, integra esercizio di discrezionalità amministrativa sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. La motivazione che parametri la durata alla gravità della condotta collettiva, alle modalità partecipative del singolo e alla ripetizione dei comportamenti illeciti nel tempo non è carente né sproporzionata.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Reggio Emilia gli ha applicato il DASPO, con divieto di accedere per tre anni ai luoghi ove si svolgono gli incontri di calcio e alle altre manifestazioni sportive, con prescrizioni relative alle città di Modena e Reggio Emilia.

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, rilevando che il provvedimento non conteneva una puntuale motivazione sulla graduazione della misura. In adempimento, l’Amministrazione ha adottato un nuovo decreto di conferma, impugnato con motivi aggiunti. Il ricorrente ne ha dedotto la carenza di motivazione sulla durata e sulla concreta pericolosità della condotta, chiedendo in subordine la riduzione della misura al minimo di un anno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il provvedimento adottato all’esito del remand cautelare non costituisce mera integrazione della motivazione del precedente, ma esprime nuove e autonome scelte discrezionali dell’Amministrazione. Ne consegue, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha ricostruito la natura della misura richiamando l’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, che qualifica il Daspo come istituto tipico del diritto amministrativo della prevenzione. La volontà del legislatore è di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, non richiedendosi la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il Collegio ha ribadito che nei casi di violenza collettiva non è necessario accertare lo specifico atto di violenza riconducibile al destinatario del divieto. I comportamenti sanzionati sono possibili in quanto collettivi e risultano minacciosi come tali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il canone valutativo dell’Amministrazione non è condizionato dal vaglio del giudice penale, potendo un contegno non integrante reato creare pericoli per l’ordine pubblico negli impianti sportivi.

Su queste basi il TAR ha ritenuto che il decreto impugnato fondi espressamente la valutazione di gravità sulla descrizione dell’attività del ricorrente. Rilevano il travisamento del volto, la direzione vietata univocamente rivolta verso la tifoseria avversaria, il contesto spazio-temporale e il significativo allarme sociale, trattandosi di giorno domenicale con presenza di famiglie e bambini.

La graduazione della misura è stata parametrata alla gravità della condotta, all’apporto personale dell’esponente e alla ripetizione nel tempo di comportamenti improntati all’illegalità. Il Collegio ha quindi escluso il difetto di motivazione e il cattivo esercizio del potere, non emergendo la manifesta irragionevolezza delle conclusioni dell’Autorità. Ha infine qualificato la durata come non manifestamente sproporzionata alla luce della natura preventiva della misura, rigettando i motivi aggiunti e compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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