Competenza allo scarico in corpo idrico superficiale dopo l’inserimento di un collettore comunale (TAR Lazio n. 10648 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione allo scarico di reflui industriali, la competenza a provvedere va determinata in base alla concreta realtà fattuale e non al nomen iuris utilizzato dall’istante nell’istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale. L’inserimento di un tratto di collettore comunale nella canalizzazione dei reflui non integra gli estremi di uno scarico in pubblica fognatura quando l’immissione finale avviene in un corpo idrico superficiale: in tal caso, la competenza al rilascio del titolo resta in capo alla Provincia. L’inciso “nelle more della messa in esercizio dell’impianto di depurazione finale” di cui all’art. 22 della legge regionale Lazio n. 17/2024 costituisce un limite implicito all’efficacia dell’autorizzazione provvisoria, non già un presupposto sostanziale la cui dimostrazione gravi sul privato, ove la realizzazione del depuratore finale esuli dalla sua disponibilità.
Il Fatto
Una società operante in un impianto situato in Roma, via Tiburtina, presentava istanza di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico dei reflui in corpo idrico superficiale. La Città Metropolitana di Roma Capitale rilasciava la modifica limitatamente alle emissioni in atmosfera e all’impatto acustico, escludendo la componente relativa allo scarico, ritenendosi incompetente in ragione del fatto che l’immissione sarebbe avvenuta in pubblica fognatura comunale, e prospettando plurime circostanze ostative nel merito. Roma Capitale, prendendo atto della determinazione provinciale, adottava un provvedimento di contenuto analogo. La società impugnava entrambi gli atti dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria il motivo di ricorso relativo alla declaratoria di incompetenza, ritenendolo fondato e assorbente. Ha rilevato che la linea di demarcazione della competenza tra Provincia e Comune è fissata dalla legge regionale in ragione del fatto che lo scarico avvenga o meno in pubblica fognatura. L’installazione del collettore comunale non determina un’interruzione nella canalizzazione dei reflui, ma una mera variazione del percorso: la conduttura finale di proprietà della società e l’esito dello scarico nel bacino idrico di Pratolungo rimangono invariati. Ha quindi affermato che il momento rilevante è lo scarico finale, non quello immediato nel collettore, e che la nozione di “rete fognaria” di cui all’art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. n. 152/2006 non ricomprende un tratto di collettore che non costituisce il terminale della rete.
Quanto alla dedotta mancanza del progetto per la realizzazione del depuratore finale, il Tribunale ha escluso l’interpretazione proposta dall’Amministrazione, osservando che la realizzazione dell’impianto esula dalle possibilità attuative del privato e rientra nella disponibilità della Provincia. L’inciso normativo è stato interpretato come limite all’efficacia del titolo provvisorio, non come presupposto per il suo rilascio, pena la frustrazione della finalità stessa delle norme.
Con riferimento al sistema di campionamento “automatico e in continuo”, il Collegio ha accolto la censura di difetto di istruttoria, rilevando che l’Amministrazione non ha chiarito le ragioni della ritenuta discontinuità e non ha considerato la delibera giuntale regionale che declina le caratteristiche del sistema. Ha inoltre stigmatizzato la mancata applicazione del principio di leale collaborazione, che impone all’Amministrazione di invitare l’operatore ad apportare le modifiche nella sua disponibilità prima di provvedere negativamente.
In relazione alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile dello scarico, il Collegio ha condiviso la possibilità di analizzare distintamente le responsabilità dei vari autori degli scarichi convogliati nel collettore, in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga”. Quanto al nulla osta idraulico, ha ritenuto non adeguatamente confutate le argomentazioni della ricorrente circa la riferibilità del titolo del 2016 anche agli apporti oggetto dell’istanza di modifica.
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Nota della Redazione
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