Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 185 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, instaurato ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione della pretesa da parte dell’Amministrazione, per essere intervenuta solo dopo l’instaurazione del ricorso, non elude il giudizio ma ne determina la cessazione della materia del contendere. Resta ferma la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con condanna alle spese, poiché l’adempimento tardivo non priva i ricorrenti dell’interesse a una pronuncia che ne accerti l’esito. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 240/2023 del 21 novembre 2023, l’accertamento del diritto a ricevere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione di ciascuno. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della Cancelleria in data 4 giugno 2025.

Ritenendo la decisione rimasta ineseguita, i docenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, previa notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero in data 8 gennaio 2025. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.

Sul piano del termine dilatorio, il Collegio ha rilevato che erano trascorsi i centoventi giorni concessi dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, poiché la notificazione era stata effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, quale domicilio digitale del Ministero idoneo allo scopo. A conferma, la decisione richiama un orientamento consolidato, citando fra le altre TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209, TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370, TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432 e TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169.

All’udienza camerale del 15 aprile 2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che nelle more del giudizio l’Amministrazione aveva versato quanto dovuto. Il Collegio ha quindi ritenuto che la pretesa fosse divenuta estinta proprio per effetto di tale pagamento, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidandole in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ragione determinante della condanna è che l’Amministrazione ha provveduto al saldo solo dopo l’instaurazione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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