Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso contro l’esclusione dal concorso nei Vigili del fuoco (TAR Lazio n. 13816 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente anche in ragione della vittoria in altra procedura concorsuale, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi sul merito delle censure. La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione elide l’interesse alla definizione del giudizio e impone al Collegio di darne atto, con conseguente declaratoria di improcedibilità. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, ravvisabili nella natura della vicenda e nell’esito non dipendente da una pronuncia di merito.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 300 posti di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022, era stata esclusa all’esito della “prova 2 – valutazione della resistenza”, a seguito del verbale di esclusione del 12 gennaio 2023 e della relativa scheda di valutazione, che ne avevano dichiarato la non idoneità.
Avverso tali atti la candidata aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente, risultata vincitrice di altra procedura concorsuale, depositava atto con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, rilevando che, a seguito dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
La pronuncia si fonda sulla verifica dell’insussistenza, al momento della decisione, di un interesse attuale e concreto della ricorrente a ottenere l’annullamento degli atti impugnati, essendo venuta meno la lesione vantata in ragione del conseguimento di altro posto di lavoro. La declaratoria di improcedibilità prescinde, pertanto, dall’esame delle censure dedotte nel merito.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi nella particolarità della vicenda e nell’esito del giudizio, non dipendente da una decisione sul merito delle questioni sollevate.
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Nota della Redazione
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