Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1250 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, rende ammissibile il ricorso quando l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’inottemperanza all’obbligo di pagamento imposto dal titolo giudiziale va accertata anche in assenza di contestazioni dell’amministrazione sull’an e sul quantum del credito. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione il termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21 e 2022/23 nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Decorso il termine dilatorio senza che l’amministrazione provvedesse ad alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia accoglie il ricorso. Il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Costituitasi con memoria di stile, l’amministrazione non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.