Divieto accesso breve non richiede convalida del Gip (Cass. pen. Sez. III n. 36081 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di daspo urbano, il rinvio contenuto nell’art. 10, comma 4, d.l. n. 14 del 2017, nel testo vigente ratione temporis, alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge n. 401 del 1989 opera esclusivamente «in relazione al provvedimento di cui al comma 3». Ne consegue che il divieto di accesso di cui al comma 2 del medesimo art. 10, di durata non superiore a dodici mesi, non è soggetto alla convalida del Gip. La modifica introdotta dal c.d. «decreto Caivano», che ha escluso in ogni caso la convalida, è priva di incidenza sulla fattispecie antecedente. È quindi inammissibile il ricorso che censuri la mancata convalida di un provvedimento emesso ai sensi del comma 2.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 15 maggio 2024 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 10 d.l. n. 14 del 2017, in relazione alla violazione di un provvedimento questorile di divieto di accesso (c.d. «daspo urbano»).
Il ricorrente, con un unico motivo, riproponeva la doglianza già avanzata in appello: il provvedimento amministrativo sarebbe stato nullo perché, alla data del fatto, il comma 4 dell’art. 10 richiamava ancora l’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge n. 401 del 1989, con conseguente necessità di convalida da parte del Gip, nella specie non intervenuta. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale, veniva restituito in Sezione il 26 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato testuale del comma 4 dell’art. 10 d.l. n. 14 del 2017, vigente al momento dell’emissione del provvedimento. La norma stabiliva che le disposizioni sulla convalida si applicano «in relazione al provvedimento di cui al comma 3», e non anche al provvedimento del comma 2. L’argomento del ricorrente, fondato sulla persistenza del rinvio normativo, si scontra perciò con la delimitazione dell’ambito applicativo operata dalla stessa disposizione richiamante.
Il Collegio condivide e valorizza l’analisi del Procuratore generale, che ha distinto le due fattispecie: il comma 2 disciplina il divieto di accesso per un periodo non superiore a dodici mesi; il comma 3 riguarda il divieto di durata compresa tra dodici mesi e due anni, applicabile nei confronti di soggetto già condannato, con sentenza definitiva o confermata in appello, per reati contro la persona o il patrimonio nel quinquennio precedente. Solo a quest’ultima ipotesi, più afflittiva e connessa a una pregressa condanna, il legislatore ha ricollegato il controllo giurisdizionale sulla convalida.
La Corte esclude poi ogni rilievo della modifica in peius introdotta dal c.d. «decreto Caivano», che ha soppresso in tutti i casi la convalida: trattandosi di disciplina successiva, essa non incide sulla fattispecie concreta, già integralmente regolata dalla normativa vigente alla data del fatto. Il richiamo è quindi argine a ogni tentativo di invocare una successione di leggi nel tempo a sostegno della dedotta nullità.
Il ricorso è pertanto inammissibile, perché le doglianze proposte si scontrano ictu oculi con il dato normativo. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. La motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28 aprile 2016 del Primo Presidente.
Nota della Redazione
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