Il payback dispositivi medici non ha natura tributaria ma il recupero regionale spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14423 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione economica imposta dal meccanismo del payback sui dispositivi medici, pur costituendo una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., non possiede natura tributaria, difettando i presupposti dell’accertamento secondo il d.P.R. n. 600/1973 e della devoluzione al giudice tributario ex art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Il provvedimento regionale di recupero, adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, costituisce esercizio di attività integralmente vincolata, priva di margini di discrezionalità anche tecnica, che instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e l’impresa fornitrice: la relativa controversia, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società operante nel settore della fornitura di dispositivi medici ha impugnato, unitamente agli atti ministeriali e all’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, la determinazione dirigenziale con cui la Regione Abruzzo, in attuazione del meccanismo del payback per gli anni 2015-2018, ha posto a suo carico l’importo di Euro 78.793,27. La società ha dedotto plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione del contraddittorio procedimentale, la genericità dei criteri di calcolo del fatturato, l’asserita natura tributaria del prelievo e il contrasto con i principi costituzionali e dell’Unione europea del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel ricostruire il quadro normativo, ha rammentato che il tetto di spesa per i dispositivi medici, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario, è stato definito solo nel 2019 con efficacia per il quadriennio 2015-2018 e che il procedimento di ripiano ha trovato attuazione nel 2022, a seguito dell’introduzione del comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. Ha quindi richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno rispettivamente esteso a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento della quota e ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato, nonché conforme alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.
In relazione alle censure di illegittimità costituzionale, il Collegio ha escluso la natura tributaria del prelievo, rilevando che non tutte le prestazioni patrimoniali imposte sono qualificabili come tributi. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze relative alla violazione del principio di uguaglianza, poiché l’incidenza del contributo è stata ridotta in misura uniforme grazie al fondo di cui all’art. 8 d.l. n. 34/2023, e ha escluso la lesione del principio di competenza economica, trattandosi di sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui l’obbligazione diviene certa.
Quanto alla determinazione regionale impugnata, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il provvedimento regionale, pur definito “provvedimento” dalla legge, non è espressione di potere autoritativo: la Regione si limita a porre a carico delle aziende il superamento del tetto già certificato con decreto ministeriale, applicando matematicamente percentuali fissate dalla legge a un fatturato determinato secondo modalità predeterminate. Ne consegue che la controversia, radicandosi in un rapporto paritario a valle del potere, involge un diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato pertanto respinto in parte, quanto agli atti statali, e dichiarato inammissibile per la restante parte, con riassunzione della causa davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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