Accertamento unitario della società di persone e litisconsorzio necessario processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 15383 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci configura, in linea di principio, un litisconsorzio necessario processuale. Il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, ha l’obbligo di procedere all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. L’integrazione del contraddittorio è esclusa solo in caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti, trattati e decisi in unico contesto dal collegio nella medesima composizione, ipotesi nella quale la riunione può essere disposta anche in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2009: uno nei confronti di una società di persone, con il quale era stato ricostruito il reddito imponibile in applicazione degli studi di settore, e due nei confronti dei singoli soci, con i quali era stato contestato conseguentemente il maggior reddito a fini IRPEF. I tre avvisi erano stati separatamente impugnati dalla società e dai soci dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne aveva disposto l’annullamento.
La Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, aveva dichiarato inammissibili gli appelli in quanto tardivamente proposti. L’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva, deducendo la violazione dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 in tema di sospensione dei termini processuali e, con il secondo motivo, il mancato rilievo del difetto di litisconsorzio necessario con riferimento all’altro socio, che aveva impugnato separatamente l’avviso di accertamento a lui notificato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via pregiudiziale il secondo motivo, relativo alla nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario processuale. Richiamando il principio consolidato a partire dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, la Corte ha ribadito che l’unitarietà dell’accertamento impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell’avviso, a pena di nullità del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
La Corte ha precisato che l’integrazione del contraddittorio può essere omessa solo quando i giudizi introdotti dai diversi litisconsorti pendano contemporaneamente e siano trattati e decisi in unico contesto dal medesimo collegio. In tal caso, la riunione può essere disposta anche in sede di legittimità, senza necessità di rinvio al giudice di primo grado, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
Nel caso di specie, risultava che l’altro socio aveva sì impugnato l’avviso di accertamento a lui notificato, ma la relativa lite non pendeva dinanzi alla Corte di cassazione e non se ne conoscevano le modalità di trattazione. Non ricorrendo l’eccezione alla regola generale, la Corte ha rilevato la palese violazione del litisconsorzio necessario processuale, con conseguente nullità delle sentenze e dei procedimenti di primo e di secondo grado.
Il primo motivo di ricorso, concernente la sospensione dei termini di impugnazione, è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, dichiarato la nullità delle sentenze e dei procedimenti e ha rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso. Il mancato rilievo del difetto in precedenza ha giustificato la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.