Debiti non inerenti al ramo d’azienda concorrono alla base imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 6254 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il debito non inerente al ramo d’azienda ceduto, che si estingua per effetto dell’atto di cessione, concorre a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, non operando in senso contrario l’art. 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986, che richiede l’inerenza della passività per la sua deduzione. La contestazione dell’Ufficio che, nell’avviso, abbia considerato estinto il debito non inerente integra una motivazione chiara, idonea a delimitare petitum e causa petendi. Ne segue che l’attività difensiva svolta in giudizio dall’Amministrazione, volta a chiarire la non inerenza già implicitamente negata nell’atto, configura una emendatio e non una mutatio libelli, non violando né l’art. 112 cod. proc. civ. né il diritto di difesa del contribuente.

Il Fatto

Una società cede un ramo d’azienda a un’altra società. Nell’atto di cessione è indicato, tra l’oggetto del trasferimento, un debito verso la cessionaria di oltre nove milioni di euro, originato dalla riscossione di tariffe per il servizio di depurazione delle acque che la cedente incassava per conto della cessionaria.

All’atto di cessione la cedente autoliquida l’imposta di registro sul prezzo dichiarato. L’Agenzia delle Entrate rettifica la base imponibile, riqualificando la passività come debito estinto per effetto dell’atto e computandola come parte del corrispettivo. La società impugna l’atto, sostenendo che la posta era una semplice posta di bilancio provvisoria, priva di obbligazione sottostante, e chiedendone l’esclusione dalla base imponibile. Resiste in primo e secondo grado l’Ufficio, che vede riconosciute le proprie ragioni dalla Commissione tributaria regionale. La società propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte riordina i motivi e affronta anzitutto la doglianza sulla motivazione apparente della sentenza d’appello, che rigetta ricordando come tale vizio ricorra solo quando la motivazione non renda percepibili le ragioni della decisione, restando sotto la soglia del minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost. Il Giudice del gravame ha invece illustrato i dati fattuali, il contenuto del contratto e le ragioni giuridiche basate sugli artt. 2560, secondo comma, cod. civ., 43, comma 2, e 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986.

Passando al preteso difetto di motivazione dell’avviso e alla dedotta integrazione in corso di causa, la Corte ricorda che l’obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla. L’Ufficio non può introdurre in giudizio una pretesa diversa per causa petendi, ma può qualificare autonomamente la fattispecie, purché non ne alteri la sostanza. Nella specie l’inerenza era già stata oggetto di contraddittorio endoprocedimentale e l’avviso, applicando l’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 131/1986, l’aveva implicitamente negata: il chiarimento successivo è emendatio, non mutatio libelli.

Sul terzo motivo, la Corte ritiene pacifico che i debiti verso il fornitore fossero indicati nell’atto come oggetto del trasferimento. La disponibilità delle somme riscosse per conto della cessionaria e il dovere di riversarle integrano un obbligo restitutorio, che qualifica la sussistenza del debito. Poiché l’imposta di registro è un’imposta d’atto, da interpretare ai sensi dell’art. 20 TUR sul contenuto intrinseco, il vantaggio della cedente risiede nell’essersi liberata di quella passività: l’Ufficio ha quindi correttamente applicato l’estinzione dell’obbligazione, computandola nel prezzo.

La Corte esclude poi la violazione degli artt. 2560 cod. civ. e 51, comma 4, TUR: la valutazione dell’inerenza è quaestio facti, non riesaminabile in sede di legittimità. Quanto all’onere probatorio, l’orientamento è consolidato: in presenza di contestazione dell’Amministrazione, spetta al contribuente provare l’inerenza, non bastando il richiamo all’annotazione contabile ma occorrendo documentazione di supporto, come già chiarito da Sez. T n. 888 del 2019. Le spese seguono la soccombenza e si applica il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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