Verbale ispettivo e interesse ad agire per il recupero contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27132 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale unico di accertamento e notificazione che, nell’accertare violazioni in materia di registrazione dei rapporti di lavoro, ravvisi i presupposti di un recupero contributivo, costituisce atto pregiudizievole e impugnabile mediante azione di accertamento negativo. Il destinatario ha interesse ad agire perché, sulla sola base del verbale, gli enti previdenziali possono emettere atti esecutivi di recupero, e l’impresa viene esposta a una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva. L’orientamento che nega l’interesse ad agire innanzi a verbali ispettivi privi di successiva ordinanza ingiunzione riguarda la materia delle sanzioni amministrative e non è estensibile alla materia contributiva, disciplinata dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999.

Il Fatto

Una società impugna davanti al Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il verbale unico di accertamento e notificazione emesso all’esito di accertamenti condotti presso un cantiere dalla stessa gestito. L’INPS, costituitosi, chiede il rigetto per carenza di interesse. Il Tribunale, con sentenza n. 459/2020, dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse del ricorrente.

La società propone appello. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 484/2021, rigetta l’impugnazione. Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per cassazione con un unico motivo; l’INPS si limita al deposito della procura.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. La Corte d’appello aveva escluso un interesse attuale e concreto perché il verbale nulla specificava in termini di contributi dovuti e di loro quantificazione, regolando solo l’illecito amministrativo; solo allorché l’INPS avesse adottato propri provvedimenti sarebbe insorto l’interesse alla contestazione giudiziale.

La Corte di cassazione ritiene inesatta tale affermazione. Proprio il rilievo che gli ispettori abbiano ravvisato i presupposti per un recupero contributivo induce ad affermare che il verbale unico di accertamento e notificazione sia, nel concreto, atto pregiudizievole e impugnabile con azione di accertamento negativo.

Senza necessità di ulteriori accertamenti e sulla sola base del verbale, gli enti previdenziali possono procedere all’emissione di atti esecutivi per il recupero dei contributi omessi. L’impresa è così esposta alla concreta possibilità di subire il recupero e si trova in una condizione di irregolarità contributiva idonea a pregiudicare l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, con le conseguenze sui presupposti per partecipare a gare d’appalto.

Non assume rilievo opposto l’orientamento che nega l’interesse all’azione di accertamento negativo innanzi a verbali ispettivi, ove non sia stata emessa la successiva ordinanza ingiunzione. Quel principio si è consolidato in materia di sanzioni amministrative e si fonda sull’osservazione che, fino all’emissione della sanzione, non vi è atto amministrativo impugnabile. Nella fattispecie, invece, si discute della sussistenza o insussistenza del rapporto previdenziale e del correlato obbligo contributivo, e il giudice adito in accertamento negativo valuta non l’atto amministrativo ma il rapporto lavorativo e contributivo.

La differente declinazione dell’interesse ad agire trova conferma nell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 ed è ribadita da Cass. n. 7211 del 2024 che, richiamando ordinanza n. 1558 del 2020 e sentenza n. 4032 del 2016, afferma che in materia contributiva è ammessa l’azione di accertamento negativo con impugnazione del verbale contenente la pretesa al pagamento di crediti contributivi. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e, negando l’interesse ad agire, non ha esaminato nel merito la domanda di accertamento negativo. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, senza vincolo di diversa composizione, per l’esame del gravame e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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