Inammissibile ricorso se appello conferma su stesse ragioni di fatto (Cass. civ. Sez. II n. 31898 del 07.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appello introdotto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 348-ter cod. proc. civ., è preclusa la deduzione, con il ricorso per cassazione, del vizio di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché la Corte d’appello abbia confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto. La preclusione opera quando la decisione di secondo grado riposa sui medesimi argomenti del primo giudice, così realizzandosi il doppio grado conforme che la norma intende valorizzare. Il ricorrente è inoltre privo di legittimazione a far valere, al fine di sostenere una soccombenza reciproca, la non corretta valutazione delle conclusioni della controparte, potendo tale contestazione essere proposta solo dall’appellante incidentale. La scelta di escludere la compensazione delle spese per la ritenuta prevalente soccombenza integra infine una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, aveva respinto le domande relative alla resa dei conti per il godimento esclusivo di alcuni beni dell’asse e aveva proceduto alla divisione, con condanna del controricorrente al pagamento di una somma in favore del ricorrente.

La Corte d’appello, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, lo aveva ritenuto infondato nel merito, rilevando che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo istruttorio e non può supplire alla prova che la parte deve fornire. Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. La procura alle liti, il ricorso e la relata di notifica risultavano tutti sottoscritti digitalmente, come attestato dal documento di conformità: cade quindi il richiamo al precedente che riguardava una procura sottoscritta in forma analogica e copiata per immagine, priva di firma digitale. L’infondatezza di questo rilievo travolge le ulteriori deduzioni preliminari.

Nel merito, i primi due motivi — entrambi fondati sulla deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. — sono stati dichiarati inammissibili. Vertendosi in materia di appello introdotto nel 2014, opera la preclusione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: poiché la Corte distrettuale ha confermato la pronuncia di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il vizio non è deducibile in cassazione.

Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese per asserita soccombenza reciproca, la Corte ha rilevato un difetto di legittimazione del ricorrente. La Corte d’appello aveva ritenuto rinunciato l’appello incidentale del controricorrente e solo quest’ultimo avrebbe potuto dolersi di tale conclusione. Manca, inoltre, una decisione sull’appello incidentale, sicché la prospettata soccombenza reciproca resta ipotetica e priva di riscontro.

La Corte ha aggiunto che la pretesa di ottenere una compensazione, stante la prevalente soccombenza del ricorrente, investe una valutazione di carattere essenzialmente discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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