Debito di vigilanza ed esclusione dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 135 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale solo in presenza di un effettivo debito di custodia e di una gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Lo spartiacque tra il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione di un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente. In difetto di tale presupposto oggettivo e soggettivo, il dipendente è gravato di un mero obbligo di sorveglianza sull’uso dei beni e il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente che ha reso il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto, relativo unicamente a beni mobili, è stato presentato con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria n. 783/2024 il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione; all’udienza del 14.11.2024 il pubblico ministero concorda con tale richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente locale.
I giudici contabili individuano l’elemento tassativo e ineludibile che distingue le due posizioni nella gestione di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’ente e alimentato da produzione o acquisizione in stock, è dunque soggetto all’obbligo di resa del conto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata, citando la Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, la Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e la Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017. Da tali precedenti trae il principio secondo cui l’obbligo della resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia.
La posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Nel caso concreto, la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, emergente dagli atti di causa, escludono la configurabilità di un debito di custodia.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2020, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese. La pronuncia conferma la lettura restrittiva dell’obbligo di resa, ancorata alla effettiva natura della gestione e non alla mera denominazione formale del rapporto.
Nota della Redazione
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