Riliquidazione della pensione mista e aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 40 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte. Ne consegue che il perimetro della giurisdizione comprende ogni questione concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, anche in assenza di una specifica domanda del pensionato sull’esatta determinazione dell’aliquota di rendimento. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Sulle somme spettanti competono gli interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo e, nei limiti del differenziale, la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso del pensionato, dichiarando inammissibile la richiesta di applicazione del coefficiente di calcolo della quota retributiva individuato dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Il giudice aveva ritenuto insufficiente, ai fini del requisito di ammissibilità di cui all’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che il ricorrente avesse in passato chiesto la modifica del proprio trattamento pensionistico.

Secondo il primo giudice, equiparare la precedente istanza amministrativa — basata su presupposti superati dall’approdo interpretativo delle Sezioni Riunite — a una domanda sulla quale l’amministrazione avesse provveduto avrebbe vanificato la ratio della norma, che riserva all’amministrazione la titolarità del procedimento di accertamento del diritto a pensione. Il pensionato ha proposto appello lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’Inps ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Pure in assenza di una specifica domanda del pensionato sull’esatta determinazione dell’aliquota di rendimento, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica comporta che al giudice sia devoluto l’intero rapporto, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum. Il perimetro del giudizio comprende quindi ogni questione su sussistenza, misura e decorrenza del trattamento di quiescenza.

La Corte richiama i propri precedenti (Sez. III d’App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d’App., sent. n. 262 del 2023) per affermare che la domanda dell’appellante era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Attraverso il principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni Riunite sono giunte a una diversa interpretazione del quadro normativo, individuando l’aliquota applicabile al ricalcolo richiesto dal pensionato.

Nel merito, l’appellante è titolare di trattamento pensionistico ordinario diretto, liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, e al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità di sedici anni e quattro mesi. Il Collegio condivide e richiama, ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, il principio della sentenza n. 12/QM/2021: la quota retributiva della pensione va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

L’appello è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva. Sulle somme spettanti competono gli interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del differenziale, la rivalutazione monetaria, a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c., integrato dall’art. 21 delle norme di attuazione. Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo dal duplice intervento delle Sezioni Riunite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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