Debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 122 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto dinanzi alla Corte dei conti, il consegnatario di beni mobili per solo debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924 e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 escludono tale obbligo per il soggetto che si limiti a fruire dei beni per l’ordinaria attività di servizio, con responsabilità di natura amministrativa e non contabile. Il debito di custodia, invece, impone la materiale gestione e movimentazione dei beni, la rendicontazione analitica dei movimenti e l’inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi. Quando il documento trasmesso dal presunto agente contabile non è qualificabile tecnicamente come conto giudiziale, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti.
Il Fatto
Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha trasmesso alla Sezione una relazione con cui ha rappresentato che il conto reso da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune era stato inviato in ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 139 del D.lgs. n. 174/2016, non era corredato della relazione dell’organo di controllo interno e conteneva una elencazione generale di beni iscritti nell’inventario dell’ente, senza individuare quelli riferibili a una gestione per cui fosse configurabile un debito di custodia.
Il magistrato ha quindi chiesto che fosse preliminarmente sottoposta al Collegio la questione di ammissibilità e procedibilità del conto. L’agente contabile, regolarmente notiziato, non ha depositato difese né è comparso. All’udienza il Pubblico Ministero, condividendo le conclusioni dell’istruttore, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la gestione del denaro e dei beni degli enti pubblici è assoggettata a un sistema di controlli rigorosi, del quale la resa del conto giudiziale costituisce elemento fondamentale. Su questa base ritiene necessario distinguere due figure: il consegnatario con debito di custodia e il consegnatario con debito di vigilanza, alle quali corrispondono obblighi e responsabilità differenti.
Il debito di custodia implica una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni affidati a un agente contabile incaricato della loro movimentazione, come il magazziniere titolare di un deposito. Costui deve custodire i beni, impedirne la rimozione o la cessione senza adeguata documentazione giustificativa e rendicontare la gestione mediante il conto giudiziale, che deve indicare dettagliatamente ogni movimento in entrata e in uscita. In caso di ammanchi o irregolarità, risponde personalmente dei danni subiti dall’amministrazione secondo le regole di contabilità, con inversione dell’onere della prova.
Il debito di vigilanza, invece, non comporta gestione né movimentazione materiale dei beni: si configura quando il soggetto si limita a fruirne per le proprie ordinarie funzioni, assumendo la responsabilità di un uso corretto e diligente, come il dirigente che ha in dotazione computer e arredi del proprio ufficio. La norma di riferimento è l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, per cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che parimenti esclude l’obbligo. La responsabilità resta di tipo amministrativo e non richiede il conto giudiziale, ma la redazione del conto amministrativo da trasmettere all’ente.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i dipendenti pubblici che utilizzano beni mobili per adempiere agli obblighi di servizio rispondono solo per mancata osservanza del debito di vigilanza, senza inversione dell’onere della prova in caso di furto da parte di terzi, non assumendo la responsabilità tipica dell’agente contabile. Viene inoltre precisato che la consegna del bene dal consegnatario con debito di custodia all’ufficio utilizzatore non estingue automaticamente l’obbligo di custodia, richiedendosi un verbale con descrizione dei beni, verifica dello stato di conservazione, data di consegna e identificazione dei soggetti, fermo restando l’obbligo di aggiornamento dei registri.
Applicando tali principi, il Collegio osserva che dagli atti non emerge in capo al consegnatario un concreto debito di custodia, potendosi ravvisare un obbligo di mera vigilanza sui beni in uso all’ufficio cui era preposto. Il documento, così come redatto e trasmesso, non è dunque qualificabile tecnicamente come conto giudiziale. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti e, essendo limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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