Irripetibilità delle somme pensionistiche e limiti alla rettifica peggiorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 156 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973 individua in modo rigido e tassativo i casi in cui è consentito l’annullamento totale o parziale della determinazione definitiva di pensione, ammettendo solo interventi migliorativi e non peggiorativi del trattamento. Ove la rettifica sia comunque riconducibile a tale casistica, l’art. 205 richiede che essa avvenga entro il termine di tre anni dalla prima determinazione definitiva. In caso di modifica del provvedimento pensionistico non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo il dolo del pensionato, dovendosi salvaguardare il canone della buona fede del percipiente. Il giudice contabile, in materia pensionistica, è giudice dell’intero rapporto e non del singolo atto, con conseguente sindacabilità anche del provvedimento di recupero.
Il Fatto
La ricorrente, già dirigente scolastica fino al 31.08.2017, ha impugnato la determinazione con cui l’Istituto previdenziale aveva liquidato la pensione definitiva senza includere gli importi retributivi derivanti dal CCNL 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017. L’Ufficio Scolastico Provinciale aveva poi determinato le differenze stipendiali spettanti; seguivano richiesta scritta e atto di diffida all’INPS, rimasti senza riscontro. La ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento a decorrere dall’01.09.2017, con arretrati e accessori di legge.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha dapprima addotto dati errati trasmessi dall’ente di appartenenza e poi rappresentato l’avvenuta riliquidazione, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La difesa della ricorrente si è opposta, rilevando che la nuova liquidazione aveva attribuito un importo inferiore al precedente e che l’INPS aveva adottato un provvedimento di recupero con trattenute mensili sull’assegno di quiescenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto rilevato che l’adeguamento del trattamento pensionistico alle nuove misure retributive era stato effettuato dall’INPS. Non ricorrevano, tuttavia, le condizioni per la cessazione della materia del contendere, stante la motivata opposizione della difesa della ricorrente, che imponeva la delibazione del punto controverso.
Chiamata a pronunciarsi sulla riduzione dell’assegno, la Corte ha osservato che l’art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973 fissa in modo tassativo i casi di annullamento della determinazione definitiva di pensione, consentendo solo interventi migliorativi e non peggiorativi. La ragione addotta dall’Amministrazione non rientra nell’elenco inderogabile della disposizione, come confermato dalla giurisprudenza contabile richiamata.
La Sezione ha aggiunto un profilo ulteriore: anche qualora la ragione invocata fosse ricompresa nella casistica dell’art. 204, l’art. 205 prevede che la rettifica d’ufficio avvenga entro tre anni dalla prima determinazione definitiva, risalente al 27.10.2017. Essendo la riliquidazione intervenuta nel 2023, la rettifica si è rivelata intempestiva.
Quanto al provvedimento di recupero, la Corte ha ribadito la propria qualità di giudice dell’intero rapporto in materia pensionistica, con conseguente sindacabilità dell’atto. Ha richiamato l’art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui in caso di modifica del provvedimento non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo il dolo del pensionato, salvaguardando il canone della buona fede del percipiente, nella specie nitida e cristallina.
Il ricorso è stato pertanto accolto: riconosciuto il diritto alla riliquidazione dall’01.09.2017 con gli importi del CCNL e del C.I.R., senza la riduzione della retribuzione accessoria, con arretrati e accessori di legge; dichiarata l’irripetibilità integrale delle maggiori somme richieste con il provvedimento del 31.10.2023 e l’obbligo di restituire gli importi trattenuti, oltre agli interessi legali. Spese di giudizio compensate.
Nota della Redazione
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