Definizione del giudizio contabile per rito abbreviato con versamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 98 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile la definizione ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. consegue all’accertamento del tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata dal Collegio con il decreto di ammissione al rito abbreviato. Tale definizione non integra una cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento è solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, estranea al modello processuale civile e alle ipotesi di rinuncia agli atti e di inattività delle parti del codice di giustizia contabile. Alla definizione agevolata segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due medici chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore dell’azienda sanitaria per una somma complessiva, oltre accessori, per una quota del 50% ciascuno. Secondo la prospettazione, i due sanitari, con condotte gravemente colpose rispettivamente tenute nel periodo in cui ebbero in carico un paziente minore, avrebbero arrecato un danno patrimoniale indiretto all’azienda sanitaria, considerato il decesso del bambino presso il pronto soccorso.
Entrambi i medici erano stati condannati in via definitiva, in sede penale, per omicidio colposo. L’azienda sanitaria aveva provveduto al pagamento di una somma agli eredi nel 2018 e, nel 2023, alla liquidazione di un’ulteriore somma a titolo di tacitazione di ogni pretesa risarcitoria. I due convenuti hanno proposto istanza di accesso al rito abbreviato mediante pagamento di un importo ciascuno, con parere positivo del Pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, con i decreti di ammissione, ha accolto le richieste di rito abbreviato e, come previsto dall’art. 130, comma 7, c.g.c., ha determinato la somma dovuta da ciascun convenuto, ha fissato il termine perentorio per il versamento in unica soluzione in favore dell’amministrazione danneggiata e ha stabilito l’udienza in camera di consiglio per l’accertamento dell’avvenuto tempestivo e regolare pagamento.
La Corte rileva che dalla documentazione depositata in atti emerge il versamento, in unica soluzione, della somma da parte di ciascuno dei due convenuti in favore dell’azienda sanitaria, attestato dalle reversali rilasciate dal tesoriere. Sussistono pertanto tutti i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c..
Il Collegio richiama l’orientamento della stessa Sezione secondo cui tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile per rinuncia agli atti, rinuncia all’azione e inattività delle parti, né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile in materia di rinuncia agli atti del processo e di inattività delle parti.
Alla definizione agevolata del processo segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, quantificate come in dispositivo. Il giudizio è pertanto dichiarato definito nei confronti di entrambi i convenuti ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.