Conto del tesoriere: refuso formale, discarico senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 504 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la presenza nel quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale di una voce estranea al modello ministeriale, non inclusa nel totale della disponibilità, non integra di per sé una irregolarità sostanziale quando risulti dimostrato che si tratta di un mero refuso di stampa. La relativa anomalia va qualificata come irregolarità formale e giustifica la rettifica dell’esposizione dell’allegato, ma non la rettifica contabile del saldo finale di cassa. In assenza di ammanchi o squilibri a carico dell’agente contabile, il giudice dispone il discarico senza addebito, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale dell’esercizio 2023 reso dalla banca quale agente contabile tesoriere della Città metropolitana. Il magistrato designato, all’esito dell’esame del conto, ha rilevato che il quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale conteneva una voce — “differenza per le altre operazioni transitate in tesoreria provinciale o presso il tesoriere e non ancora contabilizzate” — di importo pari a euro 14.566,04, estranea alla composizione del quadro di cui all’allegato C al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 luglio 2014. Tale importo non era incluso nel totale della disponibilità presso la tesoreria centrale al 31 dicembre 2023, facendo presumere una possibile contabilità fuori bilancio con riflessi sulla veridicità del conto.
Il giudice designato ha quindi chiesto la rettifica del conto mediante incremento, nell’allegato 17/3 al d.lgs. n. 118/2011, del saldo finale di cassa e la registrazione delle relative movimentazioni di dare e avere negli allegati 17/2 e 17/1. L’agente contabile ha chiesto il discarico e l’approvazione del conto; l’Ente ha chiesto il discarico del tesoriere; il Pubblico Ministero ha concluso per l’approvazione, preceduta dall’ordine di rettificare l’esposizione formale del quadro di concordanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’anomalia rilevata in sede di esame del conto: l’importo di euro 14.566,04 era indicato nel quadro di concordanza, ma non era conteggiato nel totale della disponibilità presso la Tesoreria al 31 dicembre 2023, pari a euro 363.496.167,95. Nella fase istruttoria l’agente contabile non aveva fornito esaustivi riscontri in ordine alla qualificazione di tale somma come mero refuso.
Nel corso del giudizio le difese hanno prodotto nuova documentazione. L’agente contabile ha depositato una nuova elaborazione della situazione di cassa alla chiusura dell’esercizio 2023, priva della voce contestata, il cui valore risulterebbe pari a zero, e comprensiva dell’importo di euro 7.283,02 relativo ai versamenti nella contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere. Ha inoltre prodotto il Mod. 56T (T.U.) rilasciato dalla Banca d’Italia, dal quale la disponibilità effettiva al 29 dicembre 2023 risulta pari alla medesima somma di euro 363.496.167,95, coincidente con il saldo effettivo della contabilità speciale.
L’Ente ha evidenziato la corrispondenza tra il risultato della gestione di cassa del tesoriere e le proprie scritture contabili, nonché l’assenza di qualsiasi corrispondenza con l’importo di euro 14.566,04, escludendo che potesse trattarsi di una transazione finanziaria effettivamente avvenuta o di un errore di registrazione. Ha inoltre chiarito che la relativa somma era pari al doppio di euro 7.283,02 e che il tesoriere aveva inserito la voce per rettificare un errato segno contabile, errando la somma algebrica del prospetto.
Su queste basi il Collegio ritiene superate le criticità evidenziate in sede di esame del conto ed esclude la necessità di disporre la rettifica mediante incremento del saldo finale di cassa. L’indicazione dell’importo contestato nel quadro illustrativo della concordanza può ragionevolmente ritenersi un mero refuso, con esclusione di una irregolarità sostanziale, pur sussistendo una irregolarità formale senza alcun addebito nei confronti dell’agente contabile. Sotto il profilo sostanziale, non emergendo ammanchi o squilibri, il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile senza addebito, ordinando la rettifica dell’esposizione formale dell’allegato recante il quadro illustrativo di concordanza. In considerazione della sussistenza di irregolarità formali in assenza di addebiti, dispone la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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