Decadenza automatica dall’agevolazione energivori legittima per mancato pagamento (TAR Lombardia n. 1918 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica, il versamento della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione costituisce requisito di accesso al beneficio e non obbligo accessorio. Ne consegue che la decadenza automatica dalla dichiarazione e dalle agevolazioni già godute, con obbligo di restituzione, è atto adottato per mancanza dei requisiti di iscrizione e non sanzione amministrativa. Il potere di ARERA di disciplinare le conseguenze dell’inadempimento è insito nell’attribuzione, operata dall’art. 6, comma 4, del D.M. 21 dicembre 2017, del compito di stabilire tempistiche e modalità di attuazione, poiché in difetto la disciplina attuativa sarebbe priva di efficacia vincolante. La lesività della disposizione regolatoria decorre dalla ricezione della comunicazione che applica il meccanismo al singolo operatore, e non dalla pubblicazione della delibera.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa a forte consumo di energia elettrica, impugna la PEC dell’11 marzo 2024 con cui CSEA le ha comunicato l’esclusione dal meccanismo agevolativo per l’anno 2023, per non aver regolarizzato la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione. Chiede inoltre l’annullamento delle deliberazioni ARERA richiamate, nella parte in cui prevedono la decadenza automatica dalla dichiarazione e dalle agevolazioni per il mancato versamento anche di una sola rata e la preclusione all’inserimento nell’elenco delle imprese energivore per gli anni successivi.

La ricorrente aveva versato la prima rata nel termine e la seconda in ritardo, dopo il sollecito di CSEA del 10 gennaio 2024 che assegnava sessanta giorni per la regolarizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione delle delibere ARERA. La lesività della disposizione che prevede la decadenza automatica non decorre dalla pubblicazione dell’atto regolatorio, ma dalla ricezione della comunicazione che ne applica il meccanismo al singolo operatore.

Il primo motivo è infondato. La comunicazione dell’11 marzo 2024 non è un atto di esclusione, poiché l’esclusione discende direttamente dal mancato pagamento nei termini. Si tratta di un mero sollecito, con cui si avvisa che l’impresa sarà esclusa al primo elenco utile. Avendo la ricorrente pagato il 12 marzo 2024, la causa di esclusione si era ormai verificata.

Il secondo motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la ricorrente risulta iscritta nell’elenco 2024, avendo comunque regolarizzato la propria posizione contabile, seppur in ritardo.

Il terzo motivo è infondato. Il D.M. 21 dicembre 2017 attribuisce ad ARERA il compito di stabilire tempistiche e modalità di attuazione della disciplina; in tale potere rientra quello di dettare le conseguenze degli inadempimenti. Il Collegio qualifica il pagamento del contributo come requisito per il riconoscimento del beneficio: la ricorrente è stata quindi esclusa per mancanza dei requisiti, non per effetto di una sanzione accessoria. Quanto alla competenza di CSEA, la decadenza dall’iscrizione non è sanzione del mancato pagamento, ma conseguenza della mancanza dei requisiti, e la gestione dell’elenco rientra espressamente tra i suoi compiti.

Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse, contestando la preclusione per gli anni successivi sul presupposto di una mancata regolarizzazione che la ricorrente ha invece effettuato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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