Superamento dell’assetto regolatorio e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13376 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento dell’analisi di iniquità cd. secunda facie, quale presupposto logico-giuridico dell’obbligo di contribuzione al fondo per il finanziamento del costo netto del servizio universale, determina il superamento dell’assetto regolatorio delineato dalla delibera che ha applicato quel meccanismo per annualità precedenti. Ne consegue che l’atto di conferma in senso stretto, adottato in riedizione del potere, sostituisce integralmente il provvedimento originariamente impugnato, trasferendo su di sé l’interesse della parte ricorrente all’annullamento. Il ricorso avverso la delibera originaria deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza che rilevi la pendenza del procedimento di riedizione o la mera conferma dei valori quantitativi già stabiliti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 103/19/CIR, con cui è stato rinnovato il procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007. Successivamente, l’Autorità ha adottato la delibera n. 18/21/CIR, riesaminando per il periodo 1999-2009 il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ossia l’esistenza di un onere iniquo in capo all’operatore designato.
La delibera n. 18/21/CIR è stata annullata dal TAR Lazio e l’annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, che ha altresì affermato, in una fattispecie sovrapponibile, il venir meno dell’interesse alla decisione sui provvedimenti regolatori precedenti. Nel presente giudizio, il Collegio ha già revocato la precedente ordinanza istruttoria, ritenendo non più attuale l’interesse alla prosecuzione dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, per effetto del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato e dei principi affermati dalla successiva sentenza n. 8561 del 2025, è venuto meno l’interesse attuale alla decisione del ricorso. La delibera impugnata è infatti destinata a essere superata dai nuovi provvedimenti che l’Autorità adotterà in sede di riedizione del potere.
Il Collegio ha disatteso la tesi dell’Autorità, secondo cui residuerebbe un interesse alla decisione nel merito sulla quantificazione del costo netto e sulle quote di contribuzione, non direttamente incise dal giudicato. Tale ricostruzione è stata ritenuta in contrasto con i principi affermati dal giudice d’appello, secondo cui la necessità di una nuova determinazione del presupposto logico-giuridico comporta il superamento dell’assetto delineato dalla delibera impugnata e il trasferimento dell’interesse sul nuovo provvedimento sostitutivo.
Il Tribunale ha inoltre escluso che una propria precedente sentenza, pur riferita a una delibera differente, possa superare il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato, al quale ha ritenuto di dover dare continuità. Parimenti irrilevanti sono state considerate le deduzioni circa il procedimento di riedizione in corso, trattandosi di valutazioni destinate a confluire nel provvedimento conclusivo, avverso il quale le doglianze potranno essere fatte valere.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda processuale e del sopravvenire dell’orientamento del Consiglio di Stato rispetto all’instaurazione del giudizio.
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Nota della Redazione
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