Pavimentazione esterna accessoria non è superficie utile ai fini paesaggistici (TAR Campania n. 8261 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 alle nozioni di superficie utile e volumetria va inteso secondo il significato tecnico-giuridico proprio della materia urbanistico-edilizia. Ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica rileva la sola superficie utile lorda, al netto delle superfici accessorie, ossia degli spazi di pavimento aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione. Le pavimentazioni esterne di aree pertinenziali, prive di autonomia funzionale e assimilabili a balconi o terrazze, non integrano incremento di superficie utile. Il carattere non permeabile del materiale impiegato non giustifica un diniego assoluto qualora l’area di pertinenza mantenga nel complesso adeguata capacità di assorbimento delle acque meteoriche, in coerenza con il principio di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune una SCIA in sanatoria per una pavimentazione in cemento battuto realizzata su un terreno di pertinenza del fabbricato abitativo. L’area ricade in zona RUA del Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Taburno, sicché alla SCIA veniva allegata la relazione paesaggistica con procedura semplificata ai sensi del d.P.R. n. 31/2017.
La Soprintendenza esprimeva parere negativo, ravvisando un incremento di superficie utile e l’uso di un materiale impermeabile, in contrasto con le norme di attuazione del Piano Paesistico, e sollecitava il Comune ad adottare i provvedimenti di ripristino. Il Comune intimava quindi la demolizione dei lavori. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare e disponeva una verificazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, che consente l’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. Disposizione analoga è dettata dall’art. 181, comma 1-ter, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di rimessione in pristino.
Il giudice richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il rinvio del Codice va letto alla luce delle nozioni tecnico-edilizie. Rileva perciò la sola superficie utile lorda, misurata al netto della superficie accessoria, intendendosi per tale quella di pavimento degli spazi aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione.
La Corte valorizza poi la giurisprudenza più recente, che ha escluso dalla nozione di superficie utile le strutture prive di autonoma fruibilità e meramente accessorie alla destinazione principale. Su questa base, gli accertamenti del verificatore — che avevano qualificato la pavimentazione come area pertinenziale a servizio dell’abitazione, utilizzata per attività ricreative — conducono a escludere l’incremento di superficie utile. Il primo motivo di diniego è quindi infondato, perché fondato su un’erronea interpretazione dell’art. 167, non riconducibile alla sola estensione planimetrica dell’area.
Quanto al secondo profilo, l’art. 7.3 delle norme di attuazione del Piano prescrive materiali che consentano l’assorbimento delle acque meteoriche. Il verificatore ha accertato che il cemento battuto non è ottimale, ma ha anche rilevato che la superficie pavimentata è pari a circa il 30% del fondo, mentre il restante 70% resta a terra battuta, con fasce perimetrali di terreno naturale verso cui defluiscono le acque. Il Collegio ritiene quindi che la norma non imponga un divieto assoluto di pavimentazione impermeabile, dovendo l’area di pertinenza mantenere nel complesso adeguata capacità di assorbimento: il diniego appare così contrario al principio di proporzionalità.
Il TAR osserva infine che la soluzione tecnica dei fori drenanti non configura un’opera diversa da quella esistente, ma un’integrazione funzionale dell’opera già realizzata, e come tale avrebbe dovuto essere valutata nel procedimento di accertamento. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del parere negativo e dell’ordinanza di demolizione consequenziale, e rinvio alla Soprintendenza per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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