Giudicato del giudice ordinario e ottemperanza: la verifica dell’effettiva corresponsione della somma come presupposto per l’esecuzione (TAR Basilicata n. 224 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art. 112 cod. proc. amm., l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato non può considerarsi adempiuto per effetto del mero accreditamento della somma sul borsellino elettronico, laddove l’effettiva e materiale corresponsione della somma al creditore costituisca l’oggetto della pronuncia da eseguire. Il giudice dell’ottemperanza, ai fini della decisione, è tenuto ad accertare la concreta soddisfazione del diritto fatto valere, ove necessario ordinando all’Amministrazione di precisare le modalità e la data dell’avvenuto pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Basilicata con il ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 267 del 25.03.2025. Il giudicato imponeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata la corresponsione alla docente della somma di € 1.500,00. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Nella camera di consiglio del 13 maggio 2026, il Collegio ha ritenuto necessario accertare un profilo decisivo ai fini dell’esito del giudizio di ottemperanza. In particolare, pur prendendo atto della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata prot. n. 1707 del 25.02.2026, con cui si specificava che la società SOGEI S.p.A. aveva accreditato in data 23.12.2025 il credito presso il borsellino elettronico, il Tribunale ha evidenziato come tale circostanza non sia di per sé sufficiente a ritenere eseguita la pronuncia.
L’oggetto del giudicato, infatti, non era il mero versamento dell’importo su un supporto elettronico, ma l’effettiva corresponsione della somma alla ricorrente. Detta operazione, secondo quanto emerge dalla nota prot. n. 1425 del 17.02.2026, avrebbe dovuto essere materialmente realizzata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo L. Sinisgalli di Potenza, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Il Tribunale ha quindi rilevato la necessità di verificare se e quando il pagamento sia stato realmente e materialmente eseguito nei confronti della ricorrente, non potendosi desumere detta circostanza dall’avvenuto accreditamento del credito sul borsellino elettronico.
In accoglimento dell’istanza istruttoria, l’organo giurisdizionale ha ordinato al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata di precisare, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, se e quando la somma di € 1.500,00 sia stata effettivamente e/o materialmente corrisposta alla ricorrente. Il Tribunale ha contestualmente fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 23 settembre 2026 e disposto la comunicazione dell’ordinanza ai difensori della ricorrente e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza.
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Nota della Redazione
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