Nessun consenso scritto degli altri comproprietari: legittima la decadenza dall’autorizzazione al reimpianto (TAR Veneto n. 512 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il familiare che collabora nell’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ. non è equiparato al proprietario o al comproprietario del fondo e non può disporre dello stesso senza il consenso scritto dei titolari dei diritti reali. La dichiarazione sostitutiva con cui il conduttore attesti l’autorizzazione all’estirpo da parte di tutti i comproprietari, se oggettivamente non veritiera, comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, senza obbligo di autotutela. La decadenza può essere disposta anche solo parzialmente, in misura corrispondente alla quota dominicale priva di consenso, lasciando intatte le autorizzazioni per la parte residua, secondo un criterio di proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente, conduttrice in comodato di terreni coltivati a vigneto non integralmente di sua proprietà, presentava domanda di estirpo. Nella dichiarazione sostitutiva attestava di essere stata autorizzata all’estirpo dai proprietari o comproprietari e di aver depositato la relativa documentazione nel fascicolo aziendale. Sulla base di tale dichiarazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti rilasciava le connesse autorizzazioni al reimpianto.

A seguito delle segnalazioni di alcune comproprietarie, sarebbe emersa la non veridicità dell’attestazione circa il consenso scritto di tutti i comproprietari. L’Agenzia disponeva quindi la decadenza parziale dalle autorizzazioni al reimpianto per la quota di 3/12 della superficie vitata, corrispondente alla quota dominicale di chi aveva negato l’assenso, e intimava l’estirpo delle porzioni realizzate su terreno altrui, riassegnando le quote alle comproprietarie dissenzienti. La ricorrente impugnava il decreto di decadenza con ricorso introduttivo e con due successivi motivi aggiunti, contestando la decadenza, l’intimazione all’estirpo e la riassegnazione delle quote.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. La qualificazione soggettiva della posizione della ricorrente è il primo snodo: l’assetto dominicale dei terreni non la comprendeva, poiché ella agiva solo come conduttrice in comodato, mentre la proprietà delle quote spettava ad altri soggetti. Non può, pertanto, condividersi l’assunto per cui la condizione di familiare o coniuge di uno dei comproprietari ne consentisse l’assimilazione alla posizione del proprietario.

L’art. 230-bis cod. civ. disciplina i rapporti interni dell’impresa familiare e attribuisce ai coadiuvanti diritti di natura obbligatoria e partecipativa, ma non incide sul regime dei diritti reali né conferisce legittimazione dominicale per atti dispositivi su immobili intestati a terzi. Non trasforma il familiare in comproprietario e non deroga alle forme di consenso richieste dall’ordinamento per le modificazioni materiali o giuridiche su beni altrui. Il capitolo 8 dell’Allegato B alla D.G.R. Veneto n. 2257/2003, invocato dalla ricorrente, non prevede alcuna equiparazione generalizzata: nel caso di istanza proveniente da soggetto diverso dal proprietario, esige l’autorizzazione scritta del proprietario o degli altri comproprietari, a presidio delle posizioni dominicali coinvolte.

La dichiarazione sostitutiva non giova alla ricorrente. Ella attestava di essere autorizzata all’estirpo dai proprietari o comproprietari e di aver depositato l’autorizzazione nel fascicolo aziendale, ma tale circostanza era oggettivamente insussistente per tre comproprietarie. Ne deriva la decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Trattandosi di sanzione legale connotata da automatismo, l’Amministrazione non era tenuta ad attivare un subprocedimento di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, essendo sufficiente la verifica della non veridicità dell’autodichiarazione e il venir meno del presupposto costitutivo del beneficio. Né la buona fede soggettiva o l’affidamento possono consolidare posizioni acquisite contra legem, e l’uso di moduli prestampati non attenua l’onere di diligenza e veridicità del dichiarante.

Quanto alla proporzionalità, l’Agenzia ha limitato la decadenza alla sola quota di 3/12, lasciando efficace l’autorizzazione per la quota residua di 9/12. La riassegnazione delle quote alle comproprietarie dissenzienti neutralizza l’indebito vantaggio e tutela l’interesse pubblico al corretto funzionamento del sistema vitivinicolo.

Dirimente è, infine, la distinzione tra consenso alla mera conduzione dei fondi e specifica autorizzazione all’estirpo: la prima attiene ai rapporti obbligatori e all’ordinario esercizio agronomico, la seconda incide su un profilo dispositivo rilevante per la disciplina pubblicistica del potenziale viticolo e richiede il consenso scritto dei titolari dei diritti reali. Non rileva la comunione legale tra coniugi, poiché i beni pervenuti per successione ne restano estranei. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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