Payback dispositivi medici: legittimo, riparto per diritto soggettivo (TAR Lazio n. 5418 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sanitario sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo dell’affidamento degli operatori, i quali erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. La fissazione del tetto di spesa regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, in misura corrispondente al tetto nazionale già noto, rende prevedibile l’alea contrattuale connessa alle forniture. Gli atti regionali che recepiscono la certificazione ministeriale e determinano le quote di ripiano a carico delle singole aziende costituiscono esercizio di attività meramente vincolata e ricognitiva, priva di potere autoritativo, sicché la controversia sulla loro legittimità, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.

Il Fatto

La società, fornitrice di protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici su misura, impugnava davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 2022 che certificavano il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e le relative linee guida, nonché la determina dirigenziale della regione Emilia-Romagna che aveva individuato la quota di ripiano a suo carico. Con motivi aggiunti, la società gravava anche il successivo provvedimento regionale del novembre 2024, adottato in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che aveva rideterminato il minore importo dovuto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, dopo aver richiamato il quadro normativo del payback sanitario e le pronunce della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, ha respinto le censure rivolte avverso gli atti ministeriali. Quanto alla dedotta violazione dell’affidamento e alla pretesa natura retroattiva della fissazione dei tetti regionali, avvenuta solo nel 2019, il Collegio ha osservato che il sistema era già noto agli operatori sin dall’entrata in vigore della disciplina del 2015, dovendo le imprese ritenersi edotte dell’alea connessa alla misura del tetto di spesa nazionale, pari al 4,4%, poi confermata per le singole regioni. Ne consegue che il meccanismo di ripiano non altera l’esito delle gare, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori. Il TAR ha infine dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda avverso gli atti applicativi regionali: tali provvedimenti, infatti, pur denominati dalla legge come tali, non sono espressione di potere autoritativo, riducendosi a un’attività meramente tecnico-contabile e riepilogativa di calcolo del quantum debeatur, con conseguente instaurazione di un rapporto paritario tra regione e azienda, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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