Ordinanze sindacali contingibili e divieto di commercio itinerante a tutela dei bagnanti (TAR Veneto n. 513 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, un’ordinanza contingibile e urgente che vieti il commercio itinerante mediante imbarcazioni a motore entro la fascia dei 300 metri dalla riva, quando la misura sia funzionale a rimuovere una situazione di pericolo attuale per l’incolumità dei bagnanti. Tale provvedimento non introduce una regola generale e astratta sulla navigazione lacuale, ma una misura atipica, specifica e temporalmente circoscritta, che non invade le competenze ordinarie in materia di navigazione. La misura non è discriminatoria quando il divieto è riferito a qualunque attività della stessa specie, restando irrilevante che incida in concreto su un solo operatore. Non vizia l’atto la mancata indicazione di un termine finale espresso, ove la durata risulti implicitamente ancorata alla permanenza delle condizioni emergenziali.

Il Fatto

La controversia origina dall’ordinanza contingibile e urgente n. 68 del 5 agosto 2022, con cui il Sindaco di un Comune lacustre ha vietato ogni forma di commercio itinerante mediante imbarcazioni, natanti e unità a motore di qualsiasi tipologia lungo la fascia costiera sino a 300 metri dalla riva. A fondamento erano poste le segnalazioni su condotte imprudenti di unità a motore che, per raggiungere un’imbarcazione adibita a ristoro, si avvicinavano pericolosamente alla battigia.

La società proprietaria di quella unità, che dal 2003 svolge attività itinerante di somministrazione di cibi e bevande lungo le spiagge del lago, ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Veneto, deducendo l’incompetenza del Sindaco, la violazione della disciplina della navigazione lacuale, l’illogicità e il carattere discriminatorio del divieto, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune si è costituito resistendo nel merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha scrutinato il rilievo officioso di possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, segnalato con ordinanza collegiale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il dato testuale dell’atto — che dispone il divieto “a decorrere dal 5 agosto 2022” — non contiene alcuna clausola esplicita di cessazione, né delimita temporalmente la vigenza. La sola affermazione dell’Amministrazione di non aver preteso l’osservanza del divieto o di non averlo reiterato non vale a escluderne l’efficacia attuale: si tratta di elementi estrinseci e sopravvenuti. Sussiste, dunque, l’interesse alla decisione.

Nel merito, il ricorso è stato respinto in relazione a ciascun motivo, trattato congiuntamente per connessione. Il TAR ha rilevato che l’ordinanza non determina alcuna modifica permanente della disciplina della navigazione lacuale, costituendo esercizio del potere sindacale extra ordinem di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, volto a fronteggiare una contingente situazione di pericolo. Decisiva è la distinzione tra regolazione generale della navigazione — che inciderebbe stabilmente sull’assetto normativo di settore — e misura inibitoria funzionale alla tutela dell’incolumità pubblica, che si esaurisce nella rimozione del pericolo contingente.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica, solo quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali e impreviste, costituenti concreta minaccia, per le quali sia impossibile utilizzare i mezzi ordinari (Cons. Stato, Sez. V, n. 3423/2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 1767/2025). I presupposti sono quelli della contingibilità, dell’urgenza e dell’interesse pubblico da salvaguardare, suffragati da adeguata istruttoria e congrua motivazione.

L’oggetto del divieto è apparso coerente con la finalità perseguita: il pericolo non deriva dalla navigazione in sé, ma dal ripetuto avvicinamento di unità a motore al litorale per fruire del servizio. L’interdizione del commercio itinerante in quell’area è dunque misura di prevenzione proporzionata e ragionevole, che individua il mezzo meno restrittivo per eliminare la causa del rischio senza imporre un generale divieto di navigazione. La natura generale del divieto esclude il carattere discriminatorio: l’incidenza sostanzialmente esclusiva sulla posizione del ricorrente dipende da una circostanza fattuale contingente, l’unicità del servizio nel bacino, che non trasforma una misura generale in un atto ad personam.

Quanto all’istruttoria e alla motivazione, l’ordinanza richiama numerose segnalazioni di bagnanti e trova riscontro in accertamenti di polizia giudiziaria, dai quali risulta che l’unità operava con la prua sulla spiaggia e i motori fuoribordo inseriti a marcia avanti, condotta che integra una situazione di rischio non meramente potenziale. Tali elementi soddisfano la soglia probatoria richiesta per l’esercizio del potere extra ordinem e consentono di ricostruire il nesso fra presupposti e scelta operativa. Né la possibilità di utilizzare strumenti ordinari paralizza il potere sindacale, poiché i controlli repressivi sarebbero inevitabilmente episodici. Non vizia l’atto, infine, la mancata indicazione di un termine finale espresso, restando la durata implicitamente ancorata alla permanenza delle condizioni emergenziali. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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