Accertamento sintetico e sequestro penale: le movimentazioni del conto restano indizi di capacità contributiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 11108 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRPEF, ai sensi dell’art. 14, comma 4, primo periodo, legge n. 537/1993, la circostanza che un conto corrente bancario sia stato sottoposto a sequestro o confisca penale non osta a che l’Amministrazione Finanziaria valorizzi le movimentazioni di quel conto come indici di capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973. L’accertamento sintetico non è incompatibile con l’utilizzo di dati acquisiti mediante indagini finanziarie, potendo l’ufficio avvalersi anche di elementi diversi da quelli previsti dal quarto comma dell’art. 38 citato.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Amministrazione Finanziaria emetteva nei confronti del contribuente due avvisi di accertamento: il primo, integrativo, relativo all’anno 1999, imputava un maggior reddito da partecipazione in una società a ristretta base proprietaria; il secondo, relativo all’anno 2000, ricostruiva con metodo sintetico il reddito sulla base di alcuni accreditamenti su un conto corrente intestato al contribuente. Gli atti erano impugnati dinanzi alla CTP di Milano, che accoglieva solo parzialmente il ricorso. La CTR della Lombardia, su appello di entrambe le parti, annullava anche l’avviso relativo al 1999 per mancata allegazione dell’atto presupposto e, quanto all’anno 2000, riteneva non applicabile l’accertamento sintetico in ragione dell’intervenuta confisca penale dei proventi illeciti confluiti sul conto.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che l’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 e l’art. 42, secondo comma, ultimo periodo, d.P.R. n. 600/1973 impongono l’allegazione dell’atto richiamato solo qualora esso non sia stato conosciuto o ricevuto dal contribuente. La CTR ha annullato l’avviso senza verificare se il contribuente avesse già acquisito aliunde la conoscenza dell’atto presupposto, sicché la sentenza è viziata da error in iudicando.
In ordine al secondo motivo, la Corte esclude che la confisca penale dei proventi illeciti operi come causa di esclusione dell’imponibilità. La ripresa fiscale non aveva ad oggetto i proventi illeciti, bensì il reddito complessivo determinato con metodo sintetico, quantificato in misura notevolmente inferiore ai proventi stessi. Il dato dell’avvenuto sequestro o confisca è quindi ininfluente rispetto alla valorizzazione delle movimentazioni del conto come indici di capacità contributiva.
La Corte chiarisce che l’accertamento sintetico ben può fondarsi su elementi acquisiti tramite indagini finanziarie, atteso che l’art. 32, comma 1, num. 2, d.P.R. n. 600/1973 richiama il successivo art. 38, e che l’art. 1, comma 2, d.m. 10 settembre 1992 consente all’ufficio di utilizzare anche elementi e circostanze di fatto diversi da quelli tipici. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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