Decadenza previdenziale non interrotta dalla riproposizione della domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2401 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza sostanziale prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 è di ordine pubblico, perché tutela l’interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni sulle erogazioni gravanti sui bilanci pubblici. Il suo dies a quo resta ancorato alla data di presentazione dell’originaria domanda amministrativa. La successiva riproposizione della domanda, dopo la maturazione del termine, è irrilevante e non rimuove gli effetti decadenziali già prodotti. La decadenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dopo essere stati collocati in aspettativa non retribuita, si sono dimessi e hanno chiesto all’INPS la prestazione di disoccupazione. L’Istituto ha respinto le domande per invalidità della causa di cessazione del rapporto. I lavoratori hanno quindi agito davanti al giudice del lavoro, ottenendo una sentenza che accertava la giusta causa delle dimissioni, passata in giudicato.
Sulla scorta di quel provvedimento hanno presentato una nuova domanda all’INPS, che l’ha respinta per intervenuta decadenza. Il Tribunale ha accolto il ricorso, la Corte d’appello di Trento lo ha riformato ritenendo maturata la decadenza. I lavoratori ricorrono in Cassazione, sostenendo che la seconda domanda non sarebbe mera riproposizione della prima, essendo sopravvenuto l’accertamento giudiziale della giusta causa.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il ricorso si sofferma sul rispetto del termine di due mesi previsto dal punto 2.6 della circolare INPS n. 142/2012, profilo estraneo al decisum: la Corte territoriale ha accolto il gravame sul diverso e assorbente rilievo della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. Le censure che si appuntano su quel termine sono pertanto inammissibili.
Quanto al motivo che investe la qualificazione della domanda del 2016, la Corte condivide la lettura dei giudici di merito. La seconda istanza non può considerarsi domanda nuova, perché diretta al medesimo beneficio sostanziale. L’elemento che, secondo i ricorrenti, differenzierebbe le due domande — la sentenza di accertamento della giusta causa — è stato reso in un giudizio in cui l’INPS non era parte.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la funzione della decadenza sostanziale sarebbe irrimediabilmente frustrata se la semplice riproposizione della domanda facesse venir meno gli effetti già verificatisi. La proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda volta al medesimo beneficio è quindi irrilevante.
Viene richiamata la qualificazione della decadenza come di ordine pubblico, dettata a protezione dell’interesse alla definitività delle determinazioni di spesa e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con il solo limite del giudicato. Il dies a quo resta ancorato alla data di presentazione dell’originaria domanda amministrativa, restando irrilevante ogni riproposizione o richiesta di chiarimenti.
La sentenza impugnata si è uniformata a tali principi. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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