Decadenza dal computo dei servizi preruolo per omessa tempestiva domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 560 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ricostituzione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, la domanda di computo dei servizi preruolo deve essere presentata nei termini perentori fissati dall’art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973, e cioè contestualmente alla dichiarazione dei servizi resi in precedenza, oppure almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età, oppure ancora entro novanta giorni dal provvedimento di cessazione anticipata dal servizio. L’inosservanza di tali termini determina la decadenza dalla facoltà di far valere i periodi non dichiarati ai fini del trattamento di quiescenza liquidato in applicazione del medesimo testo unico. Il giudice contabile non può supplire all’inerzia dell’assicurato né rilevare d’ufficio la sussistenza del diritto quando la pretesa presupponga l’esercizio tempestivo di una facoltà soggetta a termine decadenziale. Resta ferma l’autonomia del trattamento pensionistico supplementare, erogato in forza di apposita domanda e incompatibile, per identità dei periodi valorizzati, con la domanda di riliquidazione della pensione pubblica.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia dipendenti enti locali erogata dall’INPS con decorrenza dal 1° aprile 2014, aveva prestato attività lavorativa dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1984 presso una azienda sanitaria locale in regime convenzionale. All’esito di un pregresso giudizio, definito con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1496/2006, quei servizi erano stati qualificati come rapporto di lavoro subordinato.

La ricorrente ha quindi chiesto al giudice contabile la ricostituzione della posizione contributiva relativa al quadriennio e la condanna dell’INPS al pagamento della maggiore somma di € 6.472,14, oltre alla riliquidazione del rateo pensionistico con decorrenza dal 1° aprile 2020. L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda, l’avvenuto accreditamento dei contributi presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e l’intervenuta liquidazione di una pensione supplementare sugli stessi periodi. La domanda era stata in precedenza proposta davanti al giudice del lavoro, che aveva declinato la giurisdizione, con conseguente riassunzione davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina del d.P.R. n. 1092/1973, che consente la valutazione dei servizi anteriori alla nomina in ruolo ai fini di un unico trattamento di quiescenza, ma a condizione che l’interessato rispetti gli oneri dichiarativi e i termini di presentazione della domanda. L’art. 145 impone al dipendente di dichiarare per iscritto, all’atto dell’assunzione, tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, con la conseguenza che i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento liquidato in applicazione del testo unico.

L’art. 147 fissa i termini per la domanda di computo: essa deve essere presentata, a pena di decadenza, contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 145, oppure almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio, oppure entro novanta giorni dal provvedimento di cessazione anticipata. Il Giudice unico sottolinea che la domanda non può identificarsi con la dichiarazione dei servizi, trattandosi di adempimenti distinti.

Nel caso concreto la ricorrente è stata collocata in quiescenza il 1° aprile 2014 e ha presentato istanza di computo solo il 31 luglio 2017, senza provare né la presentazione della dichiarazione ex art. 145 né il rispetto dei termini di cui all’art. 147. La Corte precisa che il provvedimento di quiescenza è successivo alla sentenza di appello che aveva qualificato subordinata la prestazione, con la conseguente piena esperibilità dell’istanza nei termini di legge: l’inerzia resta quindi addebitabile all’interessata.

Su queste basi il ricorso è dichiarato infondato e respinto, ravvisandosi la decadenza dalla facoltà di richiedere il computo dei servizi preruolo. Il Giudice rileva altresì che la ricorrente ha ottenuto, con provvedimento del 7 maggio 2020, la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia per gli stessi contributi versati dall’unità sanitaria locale nel quadriennio 1981-1984: l’identità dei periodi valorizzati rende il trattamento supplementare incompatibile con la domanda di riliquidazione della pensione pubblica. Le determinazioni dell’INPS sono pertanto giudicate corrette anche quanto alla natura privatistica della prestazione supplementare, conferita in conformità all’art. 5 della legge n. 1338 del 1962. Le spese sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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