Pensione privilegiata militare: consulenza tecnica d’ufficio e rigetto per causa endogena (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 559 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dagli art. 64 e 69 del d.P.R. n. 1092/1973 e dal d.P.R. n. 834/1981: l’interessato deve essere affetto da infermità di cui il servizio sia stato causa diretta ed immediata o, secondo la giurisprudenza costante, concausa preponderante e necessaria. L’infermità deve inoltre essere ascrivibile a una delle categorie della tabella A, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.P.R. n. 461/2001 e degli art. 6 e 7 del D.M. 12 febbraio 2004. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, quando è documentato, circostanziato e congruamente motivato, esamina con puntualità le infermità e ne valuta la dipendenza da causa di servizio, costituisce il fondamento della decisione ove non emergano ragioni per discostarsene. Il giudice contabile non è vincolato al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ma adegua il proprio convincimento all’accertamento tecnico disposto nel giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare in servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto al Ministero della difesa la concessione della pensione privilegiata ordinaria per l’infermità diagnosticata durante il servizio. Il Ministero aveva respinto la domanda con decreto, dopo il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva qualificato l’affezione come prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, escludendo ogni incidenza causale o concausale del servizio.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto all’assegno privilegiato, la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle competenze maturate e il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei maturati oltre tale termine.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento, ribadendo che la concessione del trattamento privilegiato presuppone la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, diretta o quanto meno concausale, e la sua ascrivibilità a categoria utile ai fini pensionistici secondo la tabella A.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza, il giudice ha esaminato l’elaborato depositato dall’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute. Il consulente ha ricostruito la documentazione clinica, evidenziando che questa è assai scarsa e priva di esami di approfondimento, in particolare degli esami gastroduodenoscopici e istologici che costituiscono il parametro diagnostico di riferimento. La diagnosi più verosimile è stata individuata nella gastroduodenite cronica con reflusso gastro-esofageo.

Passando all’aspetto causale, il consulente ha ripercorso i meccanismi eziopatogenetici delle gastroduodenopatie croniche, riconducibili prevalentemente a fattori endogeni dell’ospite e all’azione dell’Helicobacter pylori, agente eziologico correlato alla malattia peptica nella maggior parte dei casi. Su queste basi ha concluso che l’eziopatogenesi delle infermità è riconducibile a fenomeni di tipo endogeno e che pertanto esse non possono considerarsi dipendenti da causa di servizio.

Il giudice ha ritenuto il parere medico-legale privo di lacune, correttamente e congruamente motivato, completo nell’esame della documentazione clinica e delle osservazioni delle parti, con giustificazione tecnico-scientifica delle relative inesattezze. Non ha ravvisato ragioni per discostarsi dall’accertamento tecnico e ha quindi rigettato il ricorso, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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