L’ordinanza di assegnazione del credito ha natura traslativa ed è soggetta a imposta proporzionale, ma va tassata solo per il credito effettivamente pignorato (Cass. civ. Sez. 5 n. 9195 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, è l’atto finale del procedimento di espropriazione verso terzi e determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente. In tema di imposta di registro, l’assegnazione in fase esecutiva di crediti, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l’applicazione dell’imposta proporzionale ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. La base imponibile è identificata nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione: nell’ipotesi di assegnazione di crediti futuri, l’oggetto dell’imposizione è costituito esclusivamente dal credito effettivamente pignorato, dovendosi tenere conto, per i crediti derivanti da locazione, della durata del contratto stipulato dal terzo pignorato.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’avviso di liquidazione emesso per l’imposta di registro richiesta in relazione all’ordinanza di assegnazione alla cooperativa, creditrice procedente in sede di espropriazione mobiliare presso terzi, dei canoni di locazione dovuti dalla terza pignorata alla debitrice esecutata. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo l’avviso nullo per difetto di motivazione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, ritenendo invece l’avviso sufficientemente motivato, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate ma rideterminava l’imposta in misura fissa, escludendo la natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione.
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e della Tariffa allegata, mentre la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, ribadendo il vizio di motivazione dell’avviso e lamentando l’omessa prova della corretta determinazione dell’imposta.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il ricorso incidentale, in quanto potenzialmente assorbente, riqualificandolo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Quanto alla dedotta nullità dell’avviso per difetto di motivazione, il Collegio dà continuità all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittima la motivazione per relationem che richiami, senza allegarli, atti che si possano presumere conosciuti dal destinatario dell’accertamento. L’amministrazione finanziaria è esonerata dall’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000 con riguardo agli atti presupposti di cui il contribuente abbia avuto conoscenza o sia stato parte, trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un’informazione adeguata per l’esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, l’avviso conteneva il riferimento alla procedura esecutiva, con indicazione del Tribunale, del numero di ruolo e del debitore esecutato, la data dell’ordinanza di assegnazione, l’importo dell’imposta e l’aliquota applicata. La base imponibile era individuata nella somma stabilita dal giudice nell’ordinanza, agevolmente conoscibile dalla contribuente in quanto creditrice assegnataria. La Corte dichiara poi inammissibile la questione relativa alla violazione dell’onere della prova, in quanto nuova e introdotta per la prima volta nel controricorso.
Nel merito del ricorso principale, la Corte afferma la natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione, richiamando il costante orientamento di legittimità: il provvedimento rappresenta l’atto finale del procedimento di espropriazione verso terzi e determina il trasferimento coattivo del credito pignorato. L’art. 8 della Tariffa, contemplando i provvedimenti di assegnazione, li equipara ai provvedimenti di definizione del giudizio proprio in ragione dell’effetto traslativo di uno specifico bene che con essi si realizza. La Corte supera le pronunce invocate dalla contribuente, precisando che esse non hanno affrontato la questione della riconducibilità dell’ordinanza all’art. 8, lett. a), della Tariffa.
La Corte precisa, tuttavia, che l’ordinanza di assegnazione non va tassata per l’intero importo del credito per cui si procede, ma esclusivamente per il credito effettivamente pignorato, in applicazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU. Nel caso di crediti futuri derivanti da canoni di locazione, il giudice di merito dovrà rideterminare la base imponibile tenendo conto della durata del contratto di locazione. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, per la rideterminazione dell’imposta e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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