Revocazione della sentenza di cassazione solo per errore di fatto percettivo (Cass. civ. Sez. V n. 15973 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando la decisione sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, consistente nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nella supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. L’errore rilevante deve essere una svista percettiva immediatamente percepibile, emergente dal confronto tra la sentenza e gli atti interni al giudizio di legittimità. Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o la valutazione degli atti sottoposti all’esame della Corte. È pertanto inammissibile la revocazione che richieda una nuova valutazione della controversia o che deduca l’errata considerazione dell’oggetto del ricorso.
Il Fatto
Una società contribuente aveva proposto ricorso introduttivo avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’IMU. Con una precedente ordinanza la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso del Comune e della società concessionaria del servizio di riscossione e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso della contribuente.
Avverso tale ordinanza la contribuente ha proposto ricorso per revocazione, con un unico motivo integrato da successiva memoria, deducendo errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il Comune e la concessionaria hanno resistito con unitario controricorrente, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con la revocazione, osserva il Collegio, il ricorrente richiede in realtà una nuova valutazione, un nuovo giudizio della controversia, prospettando errori che attengono alla valutazione di atti sottoposti all’esame della Corte. Si denuncia, in tal modo, un errore di giudizio e non un errore di fatto.
Il Collegio richiama il principio secondo cui non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa, giacché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. I n. 5326 del 2023).
La decisione è revocabile, invece, quando è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa: la supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non costituisse un punto controverso. In questa prospettiva, la revocazione è esperibile per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma è esclusa quando la pronuncia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche con motivazione che non abbia preso in esame specificamente alcune argomentazioni (Sezioni Unite n. 31032 del 2019).
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha deciso proprio la questione controversa riproposta in sede di revocazione: gli effetti dell’annullamento delle delibere di adozione e approvazione del Piano del Governo del Territorio sul diritto al rimborso dell’IMU. La Corte si è fatta carico dello specifico problema dell’avvenuto annullamento dello strumento urbanistico, affermando che esso non rilevava ai fini del rimborso e della qualificazione dei terreni come inedificabili, trattandosi di aree comunque assistite da edificabilità di fatto.
Si è trattato, dunque, non di una svista ma di una valutazione in diritto circa la permanenza del carattere edificatorio dell’area pur in ipotesi di annullamento dello strumento urbanistico generale. Non sussiste alcun errore di fatto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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