Abuso edilizio e mancanza di nulla osta paesaggistico: demolizione integrale (TAR Sicilia n. 2271 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area gravata da vincolo paesaggistico l’esecuzione di un intervento edilizio richiede il duplice titolo della concessione edilizia e del nulla osta paesaggistico. Il permesso di costruire rilasciato in carenza dell’autorizzazione paesaggistica non è invalido, ma inefficace, perché l’autorizzazione può sopravvenire. Ne consegue che l’opera realizzata in mancanza del nulla osta è comunque abusiva, anche nella porzione di volumetria originaria, e ne va ingiunta la demolizione integrale. L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e non è inficiato dalla mancata notificazione del verbale di constatazione.
Il Fatto
Il ricorrente, erede del proprietario di un fabbricato ad uso abitativo, ha impugnato l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune per un immobile realizzato in area classificata come agricola, gravata da vincolo paesaggistico e sismico. L’Amministrazione, comparando aerofotogrammetrie di epoche diverse, aveva qualificato le superfetazioni come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, ordinando la demolizione dell’intero cespite.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’errore nell’individuazione degli abusi e l’inefficacia dell’ordinanza verso il soggetto non responsabile. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva accolto l’istanza e chiesto chiarimenti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha rilevato la tardività della documentazione prodotta dal Comune il 30.05.2026. Ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., le parti dispongono di quaranta giorni liberi prima dell’udienza; la produzione, avvenuta oltre il termine, non è stata presa in considerazione.
Sul merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina dei titoli in zona vincolata. Il Comune ha ingiunto la demolizione perché l’area era classificata come Z.T.O. E1, era gravata da vincolo paesaggistico dal 1963, era zona sismica di seconda categoria ed era soggetta a inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 legge reg. n. 78/1976; i manufatti erano stati realizzati senza titolo edilizio.
Il ricorrente sosteneva che il corpo di fabbrica originario, edificato tra il 1962 e il 1965, fosse regolare. Il Collegio ha però osservato che dal 1963 l’area era già vincolata e che nulla emerge in ordine al rilascio del titolo edilizio e del nulla osta della Soprintendenza. Sul punto ha richiamato l’orientamento secondo cui i titoli rilasciati senza l’autorizzazione paesaggistica sono da ritenere inefficaci, condividendo la tesi espressa dal Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5663/2015, che ha qualificato il contrasto come più apparente che reale: l’autonomia dei due procedimenti implica l’inefficacia, e non l’invalidità, del titolo concessorio.
Ne deriva che anche la volumetria originaria è abusiva, con la conseguenza che la demolizione dell’intero cespite risultava doverosa. Il primo motivo è stato rigettato perché il potere repressivo è vincolato e non richiede la comunicazione di avvio, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 9714/2025; il verbale di constatazione, quale atto endoprocedimentale, non necessita di notificazione.
Quanto all’ultimo motivo, il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 7379/2025: gli eredi dell’autore dell’abuso subentrano nella titolarità del bene e negli obblighi amministrativi, sicché la rinotificazione dell’ingiunzione non è necessaria. La censura sull’integrazione postuma della motivazione è stata respinta, poiché la motivazione già conteneva una giustificazione sufficiente, avverso la quale il ricorrente non aveva articolato alcun motivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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