Il pagamento della multa non attenua l’effetto ostativo al rilascio del passaporto (TAR Lombardia n. 3238 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del passaporto per la presenza di condanne penali costituisce esercizio di un potere vincolato, in cui l’Amministrazione non può effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico all’esecuzione della pena e gli interessi privati del richiedente. La condanna, ancorché a pena pecuniaria, conserva efficacia ostativa al rilascio del documento fino a quando non intervenga una declaratoria giurisdizionale di estinzione della pena, non essendo sufficiente il mero pagamento della somma o la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva disposta ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva rigettato l’istanza di rinnovo del passaporto, fondato sull’esistenza di plurime condanne penali riportate nel casellario, tra cui decreti penali applicativi di multe e una sentenza di condanna alla reclusione. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, deducendo l’avvenuto pagamento di una delle multe, la prescrizione di altre due e la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, nonché la rilevanza delle proprie esigenze lavorative che richiedevano il rilascio del documento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, relativo al difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento conteneva una sufficiente descrizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del diniego, pur trattandosi di esercizio di un potere vincolato.
In relazione alle condanne pecuniarie, il Collegio ha osservato che l’istanza di declaratoria di prescrizione presentata al Giudice dell’Esecuzione non era sufficiente: in assenza di un provvedimento giurisdizionale che dichiarasse l’estinzione, le condanne mantenevano la loro portata ostativa. Quanto alla multa asseritamente pagata, il versamento, successivo all’adozione del provvedimento impugnato, non poteva inficiarne la validità, trattandosi di fatto sopravvenuto.
Il Collegio ha poi escluso che la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, disposta dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., potesse eliminare l’effetto ostativo, mancando la declaratoria di estinzione della pena per l’esito positivo della misura alternativa. La permanenza del rilievo ostativo è stata pertanto confermata.
Infine, il TAR ha chiarito che la natura vincolata del potere non consente all’Amministrazione di compiere un bilanciamento con la condizione personale e lavorativa del richiedente, atteso che l’interesse pubblico all’esecuzione della pena prevale sulle esigenze private. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate per la particolarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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