Occupazione suolo pubblico su viabilità principale: legittima la classifica funzionale del PGTU (Cons. Stato n. 6675 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade operata dal PGTU di Roma Capitale, che riconduce alla viabilità principale anche le strade urbane di quartiere, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione ai sensi dell’art. 36 cod. strada e non è sindacabile nel merito, in assenza di errori macroscopici. La diversità di denominazione delle reti rispetto al d.m. 5 novembre 2001 risponde a mere esigenze di semplificazione terminologica e non integra difetto istruttorio. Il divieto di occupazione commerciale della sede stradale fuori dai marciapiedi discende dall’art. 20, comma 3, cod. strada, non derogabile dalla normativa emergenziale, e si applica a tutte le strade incluse nella viabilità principale.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande aveva presentato, nel contesto della disciplina emergenziale, una comunicazione di mantenimento dell’occupazione di suolo pubblico per un’area collocata in parte sul marciapiede e in parte sulla carreggiata con pedana, lungo una via del centro cittadino classificata dal PGTU come viabilità principale.
Il Municipio, con determinazione dirigenziale, aveva rigettato parzialmente la comunicazione e ingiunto la rimozione dei manufatti. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso della società, annullando il diniego e la presupposta classificazione nella parte in cui includeva la via tra quelle a viabilità principale. Roma Capitale ha proposto appello, contestando la carenza istruttoria ravvisata dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta approvazione del nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico. La soccombenza in primo grado è sufficiente a radicare l’interesse dell’amministrazione, e il giudizio va scrutinato secondo il principio del tempus regit actum, con riguardo alla situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il gravame. Il riferimento del PGTU alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel D.M. 5/11/2001” attiene a un’agevolazione di ordine terminologico, non a una scelta istruttoria sommaria. Il piano del traffico e il decreto ministeriale operano su piani distinti: il primo attua la classifica funzionale delle strade ai sensi dell’art. 36 cod. strada, il secondo reca le norme geometriche e costruttive in forza dell’art. 13 cod. strada.
Secondo la Sezione, la riconduzione delle strade di quartiere alla viabilità principale non è irragionevole. Le Direttive ministeriali del 1995 definiscono la viabilità principale per la preminente funzione di soddisfare la mobilità motorizzata, e le strade di quartiere assolvono la funzione di collegamento tra settori limitrofi. La presenza di sottotipi con livelli di servizio eterogenei non disallinea di per sé la classificazione dalle definizioni generali.
La Corte ha quindi escluso che la scelta di includere la specifica via nella viabilità principale presenti caratteri di illogicità o travisamento, rientrando nei margini di apprezzamento tecnico-discrezionale rimessi all’amministrazione. Il divieto di occupazione commerciale della sede stradale fuori dai marciapiedi trova fondamento nell’art. 20, comma 3, cod. strada, non derogabile dalla disciplina emergenziale.
L’appello è stato pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione della complessità e parziale novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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