Decadenza dall’impugnazione del licenziamento e specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14152 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera adozione di formule non sacramentali. L’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci la violazione di legge di indicare le norme di cui lamenta la violazione e di raffrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. È inammissibile il motivo che deduce la violazione di una disposizione inconferente e prospetta vizi motivazionali al di fuori dei limiti consentiti, non confrontandosi con la ratio decidendi. La data di ricezione di una comunicazione di recesso costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato l’inammissibilità, per intervenuta decadenza, dell’impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore nei confronti della società. La Corte territoriale aveva accertato che la comunicazione del licenziamento, inviata a mezzo posta elettronica certificata, era pervenuta all’indirizzo del lavoratore in data 2 ottobre 2020, mentre l’impugnativa era stata inoltrata solo il 3 dicembre 2020, oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 6 della legge n. 604/1966.
Il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la contraddittorietà della motivazione, l’omessa motivazione circa la violazione degli obblighi contrattuali e l’omessa motivazione in ordine alla violazione di un decreto legislativo relativo al periodo della pandemia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si eccepiva che il recesso era stato trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del lavoratore e che pertanto la data di ricezione non potesse essere opponibile. La censura è stata ritenuta inammissibile per concorrenti profili.
La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, riconducibili ai motivi tassativi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. La violazione dell’onere di specificità comporta che il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge, debba indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le statuizioni della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte un’attività esplorativa ufficiosa.
Il motivo in esame, oltre a dedurre la violazione di una disposizione codicistica inconferente, prospettava vizi motivazionali al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità e non si confrontava con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La data di ricezione della comunicazione del recesso è stata qualificata come questione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo sono stati ugualmente dichiarati inammissibili, poiché impugnavano statuizioni mai rese dalla Corte territoriale, la quale aveva assorbito ogni questione di merito dopo l’accertamento della decadenza. Il ricorso è stato pertanto complessivamente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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