Notifica ex art. 140 c.p.c. invalida se la raccomandata informativa non è consegnata per trasferimento del destinatario (Cass. civ. Sez. 2 n. 14151 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È invalida la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. allorché la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale non sia consegnata al destinatario perché trasferito in altro luogo. Il trasferimento del destinatario, attestato dall’agente postale, integra un fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso di deposito e determina il mancato perfezionamento della notifica stessa, con conseguente inefficacia dell’atto notificato e irrilevanza degli effetti interruttivi della prescrizione a esso ricollegati.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento e un preavviso di fermo emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo la nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nonché la prescrizione del credito. Il Giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Roma, adito in grado di appello dall’agente della riscossione, riformava la decisione, dichiarando la regolarità delle notifiche e la debenza delle somme, sul presupposto della corretta applicazione della procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e della tempestività dell’intimazione notificata via PEC entro il termine di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato l’unico motivo di ricorso, ravvisa la violazione degli artt. 116 e 140 cod. proc. civ. nella sentenza impugnata. Il tribunale, nel dichiarare valida la notifica della cartella, non aveva considerato che la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale — la cosiddetta CAD — non era stata consegnata alla destinataria. L’avviso di ricevimento prodotto in atti dall’agente della riscossione riportava, infatti, l’attestazione dell’agente postale del trasferimento della contribuente, con la conseguente mancata consegna della notizia di avvenuto deposito.
La Suprema Corte qualifica il trasferimento del destinatario come fatto impeditivo della conoscibilità dell’avviso di deposito, richiamando i precedenti di Cass. n. 32201 del 2018 e n. 2959 del 2012. Tale circostanza, essendo idonea a impedire il perfezionamento della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., rende la nullità della notifica stessa, privando l’atto degli effetti interruttivi della prescrizione che gli sarebbero altrimenti ricollegati.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato per un nuovo esame che tenga conto del principio affermato. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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