Documento di viaggio per titolare di protezione sussidiaria e onere di allegazione del periculum in mora (TAR Abruzzo n. 19 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il titolare di protezione sussidiaria che lamenta il mancato rilascio del documento di viaggio da parte della Questura ha l’onere di allegare e dimostrare circostanze specifiche e concrete che rendano attuale e necessaria l’esigenza di un immediato spostamento prima della definizione del merito. Il periculum in mora non può ritenersi in re ipsa, essendo inammissibile il richiamo generico al diritto di circolazione o a pregiudizi meramente ipotetici e non programmabili. La sola allegazione di un danno “giorno per giorno crescente” non integra i presupposti della tutela cautelare, che richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile attuale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria e ospitato presso un centro di accoglienza, impugnava il diniego opposto dalla Questura all’istanza di rilascio del documento di viaggio in formato elettronico. L’interessato deduceva di non poter ottenere il passaporto dal Paese di origine e di subire una lesione del proprio diritto di circolazione. Il Tribunale, con ordinanza collegiale, aveva già rilevato la genericità delle allegazioni sul periculum e aveva invitato le parti a depositare una nota di chiarimenti sulle specifiche circostanze che rendessero necessaria l’immediata partenza. A fronte della memoria integrativa, il ricorrente chiedeva comunque la sospensione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, richiamando il contenuto dell’ordinanza collegiale 522/25 con cui era stato già evidenziato il carattere generico dell’esposizione del periculum. La parte ricorrente si era inizialmente limitata a ritenere il danno connaturato al diritto di circolazione, senza indicare esigenze concrete di spostamento; la memoria successiva aveva fatto riferimento a ipotetiche perdite di opportunità lavorative o a difficoltà di partecipazione a eventi familiari, senza alcuna specificazione.
Pur dopo l’invito a chiarire, la memoria depositata non ha aggiunto elementi di prova circa una urgenza attuale di spostamento, limitandosi a richiamare il pregiudizio “giorno per giorno crescente” e la difficoltà di programmare opportunità sopravvenute. Il Tribunale ha ritenuto tale allegazione generica e non idonea a dimostrare i presupposti tipici del periculum in mora, requisito indispensabile per la concessione della misura cautelare.
Il Collegio ha quindi concluso che, allo stato degli atti, non risultava dimostrato né allegato uno specifico periculum, respingendo l’istanza con spese compensate, in ragione della natura della controversia e della condizione soggettiva del ricorrente. Il provvedimento è stato adottato all’esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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