Prevale la disciplina speciale sulla sospensione dei nulla osta (TAR Campania n. 4571 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, introduce una sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, fino alla conferma espressa dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche. La sospensione legale di un procedimento o dell’efficacia di un atto amministrativo comporta, quale effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità semestrale del nulla osta previsto dall’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999. È pertanto illegittimo il provvedimento di decadenza che applichi l’effetto estintivo per decorso del tempo senza considerare che il termine era legalmente sospeso per effetto di una norma primaria sopravvenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, datore di lavoro, aveva ottenuto il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di un cittadino del Bangladesh, trasmesso alla competente sede consolare italiana a Dhaka. Il lavoratore presentava tempestiva istanza per il visto d’ingresso, ma il procedimento restava pendente per l’entrata in vigore del D.L. n. 145/2024, che ha sospeso l’efficacia dei nulla osta per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, fino alla conclusione delle verifiche da parte dello Sportello Unico.
In data 18 agosto 2025, la Prefettura dichiarava la decadenza del nulla osta per mero decorso del termine di validità di sei mesi dal rilascio, senza considerare la causa di sospensione legale. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione apparente, contestando che l’inerzia dell’Ambasciata e la sospensione ex lege fossero a lui imputabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e rileva che l’interpretazione della Prefettura, pur corretta in via generale, non tiene conto della disciplina speciale introdotta dal D.L. n. 145/2024. L’art. 3, comma 2, del decreto dispone la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche, con conseguente sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto pendenti alla data di entrata in vigore. Nel caso di specie, alla data di entrata in vigore del decreto, il visto non era stato ancora rilasciato e, pertanto, operava la causa di sospensione.
La Corte afferma che la sospensione legale dell’efficacia di un atto o di un procedimento determina la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità del nulla osta di sei mesi. La Prefettura ha invece dichiarato la decadenza automatica come se la norma sopravvenuta non fosse mai stata emanata, applicando una disciplina la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa.
Il mancato completamento della procedura di ingresso non è dipeso da inerzia del ricorrente o del lavoratore, ma dall’inerzia dell’Ambasciata, dall’impedimento legale della sospensione ex lege e dalla mancata conclusione delle verifiche da parte della stessa Prefettura, unico adempimento che avrebbe potuto rimuovere la causa di sospensione. Il Collegio ritiene giuridicamente illogico e contrario ai principi di ragionevolezza e buon andamento ritenere che un termine di decadenza, finalizzato a sanzionare l’inerzia, possa decorrere durante il periodo in cui l’efficacia del titolo è legalmente congelata da una norma di rango primario.
La sospensione dell’efficacia, infatti, rende inesigibile il comportamento che la decadenza mira a sollecitare. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite per le peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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