Divieto di nuove volumetrie di discarica per rifiuti inerti anche in ampliamento (Cons. Stato n. 6844 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, comprensivo degli ampliamenti delle discariche esistenti, posto dall’art. 15, comma 1, del piano regionale di gestione dei rifiuti del Veneto, si applica anche alle discariche per rifiuti inerti. L’art. 15, comma 2, lett. a), ultima parte, che le esclude espressamente dalla deroga, non le sottrae al divieto generale: l’esclusione da una fattispecie derogatoria presuppone l’assoggettamento alla regola. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio unico regionale che consenta l’aumento di volumetria di una discarica per inerti mediante innalzamento delle quote di baulatura, senza estensione planimetrica. La classificazione delle discariche di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2003 non giustifica un esito interpretativo diverso, prevalendo il dato testuale della norma di piano.

Il Fatto

La vicenda riguarda una cava in provincia di Verona, oggetto di un progetto di riordino ambientale che ne prevedeva il riempimento mediante una discarica per rifiuti inerti con codice CER 01.04.13. Una variante regionale del 2014 aveva ampliato la capacità del sito, e ulteriori provvedimenti provinciali ne avevano autorizzato l’esercizio fino al 31 dicembre 2023.

Nel 2024 la Provincia ha rilasciato alla società gestrice il provvedimento autorizzatorio unico regionale per un ulteriore ampliamento, pari a 392.600 mc, con innalzamento delle quote finali di baulatura per circa dieci metri e nessuna estensione planimetrica. I Comuni interessati hanno impugnato il PAUR davanti al TAR Veneto, che ha respinto i ricorsi. I Comuni hanno proposto appello e la Regione appello incidentale, contestando la legittimazione e l’interesse degli enti locali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto gli appelli incidentali della Regione. Ha ribadito l’autonomia tra legittimazione e interesse ad agire, richiamando l’adunanza plenaria n. 22 del 2021, e ha confermato che in materia ambientale i Comuni limitrofi possono agire sulla base della sola vicinitas, con una prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio, senza necessità di prova puntuale della concreta pericolosità.

Passando agli appelli principali, il Collegio ha respinto i motivi relativi alla qualificazione dei rifiuti inerti e al divieto di nuove discariche. Ha chiarito che il divieto dell’art. 32, comma 3, legge regionale n. 3 del 2000 presuppone la presenza nel Comune di altra discarica attiva per rifiuti speciali o urbani, escludendo dal suo ambito le discariche di seconda categoria tipo A di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984. La censura sulla necessità di caratterizzazione è stata giudicata inconferente, poiché l’autorizzazione ha ad oggetto rifiuti inerti non pericolosi.

Il punto decisivo è il sesto motivo di appello. La Corte ha rilevato che la norma di piano vieta l’approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, ampliamenti compresi, e che l’art. 15, comma 2, lett. a), esclude le discariche per inerti dalla deroga. Il TAR aveva letto tale esclusione come esclusione dal divieto: lettura errata. L’esclusione da una deroga ha senso solo se alla fattispecie si applica la regola generale. Diversamente, la precisazione sarebbe superflua.

Il Collegio ha aggiunto che l’esclusione è collocata nella deroga relativa ai rifiuti contenenti amianto perché i rifiuti inerti da costruzione e demolizione possono contenerne, e che il divieto è coerente con l’obiettivo del piano di ridurre lo smaltimento e incentivare il recupero degli inerti. La tesi fondata sulla classificazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2003 è stata respinta: se le discariche per inerti fossero già fuori dal divieto, la precisazione normativa sarebbe inutile.

Gli altri motivi sono stati respinti, inclusi quelli su distanze, accordo transattivo del 2015, ricomposizione ambientale della cava e VINCA. In conclusione, l’ampliamento di volumetria ha violato l’art. 15 del piano rifiuti: gli appelli principali sono stati accolti parzialmente, con annullamento parziale del PAUR, mentre gli appelli incidentali sono stati respinti e le spese compensate per il doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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