Decadenza INPS per tardiva notifica degli estremi della violazione depenalizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7845 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, previsto dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica degli estremi della violazione in favore dell’autorità amministrativa, è termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. La qualificazione discende dal rinvio operato dall’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e in particolare dall’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981. Il rinvio opera anche per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore dello stesso decreto, onde la sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale e la restituzione degli atti non lasciano all’amministrazione un potere sanzionatorio privo di limite temporale.
Il Fatto
La vicenda ha ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate dall’INPS per il mancato versamento delle ritenute previdenziali relative a due mensilità del 2010. La società istante, dopo la depenalizzazione dell’illecito, si era vista notificare gli estremi della violazione oltre il termine fissato dalla legge a seguito della trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria.
Con sentenza depositata il 29.06.2023, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, ravvisando la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di novanta giorni. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la legge non comminerebbe alcuna decadenza per la tardiva notifica.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce il meccanismo del d.lgs. n. 8/2016: l’art. 8, comma 1, rende applicabili le sanzioni amministrative anche alle violazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, mentre l’art. 9 disciplina il passaggio degli atti dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, imponendo a quest’ultima la notifica degli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione.
Decisivo è il rinvio contenuto nell’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni della legge n. 689/1981. La Corte osserva che tra le sanzioni previste dal decreto rientrano anche quelle applicabili alle violazioni anteriori, sicché il richiamo all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 — costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come termine di decadenza — opera anche per il termine dell’art. 9, comma 4.
Il Collegio definisce la soluzione costituzionalmente necessitata. Richiama la Corte cost. n. 151 del 2021, ove si è precisato che il principio di legalità modella la scansione cronologica dell’esercizio del potere sanzionatorio e che un limite temporale preciso è presupposto essenziale per la certezza giuridica e l’effettività del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., oltre che coerente con l’art. 97 Cost.
La Corte esclude che il termine di prescrizione dell’art. 28, legge n. 689/1981 possa supplire alla decadenza, per ampiezza e suscettibilità di interruzione. Ricorda infine che l’onere della prova dell’osservanza dei termini decadenziali incombe su chi intende esercitare il diritto, richiamando le Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997 e 7093 del 2003.
Nel caso concreto, l’INPS aveva ricevuto gli atti dalla Procura il 13.06.2016 e notificato la violazione solo il 17.04.2017: la decadenza maturata è stata perciò correttamente accertata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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