Mansioni superiori: la cassazione per errata applicazione delle declaratorie contrattuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23450 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che, nel procedimento di comparazione tra le mansioni svolte e la qualifica di inquadramento, riproduce nel testo della sentenza declaratorie contrattuali non corrispondenti a quelle del contratto collettivo richiamato dalla parte, incorre in un vizio di erronea applicazione della contrattazione collettiva, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere officioso di prendere conoscenza dei contratti collettivi quali fonti del diritto, può verificare direttamente la corrispondenza delle declaratorie riportate nella sentenza impugnata con il testo del CCNL applicato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la decisione del Tribunale di Cosenza, aveva rigettato la domanda di un dipendente dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, che rivendicava le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria di inquadramento. Il lavoratore, inquadrato nella categoria B del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, sosteneva di aver svolto mansioni ascrivibili al profilo di “Assistente amministrativo”, corrispondente alla categoria C del medesimo contratto. La Corte territoriale, nel valutare l’equivalenza delle mansioni, aveva basato la propria decisione su declaratorie contrattuali trascritte in sentenza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso, il lavoratore denunciava il travisamento della domanda per violazione dell’art. 112 c.p.c. Soltanto la parte, però, è legittimata a fornire la propria interpretazione della domanda e la Corte territoriale aveva correttamente operato il confronto tra qualifica formale e mansioni svolte, come emerse dall’istruttoria. Il rigetto della domanda non determina di per sé una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva l’erronea applicazione della contrattazione collettiva, sostenendo che la decisione si fondava su declaratorie contrattuali di fonte ignota, non riscontrabili nel CCNL Comparto Sanità 1998-2001 prodotto in giudizio.
La Corte ha giudicato fondato il motivo, rilevando che il giudice di merito deve svolgere il classico procedimento trifasico di accertamento delle mansioni concretamente svolte, della declaratoria contrattuale e della comparazione tra le une e le altre. Tale procedimento risulta inficiato quando le declaratorie riprodotte in sentenza non trovano riscontro nel contratto collettivo invocato.
Nel caso di specie, la verifica condotta dal Collegio, nell’esercizio del potere officioso di conoscere i contratti collettivi nazionali in quanto fonti del diritto, ha evidenziato che tutte le declaratorie trascritte, ad eccezione di alcuni brani relativi al profilo professionale B, non corrispondevano al contenuto dell’allegato 1 del CCNL di riferimento. In particolare, l’intera declaratoria della categoria C è risultata difforme dal testo contrattuale.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, rigettando il primo motivo di ricorso.
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Nota della Redazione
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